gaetano scullino

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’interpellanza del consigliere d’opposizione a Ventimiglia, Gaetano Scullino:

Egr. sig. Sindaco di Ventimiglia Egr. sig. Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia

Gaetano Scullino, res. in Ventimiglia (IM), via Repubblica 8/b, si pregia di sottoporre al Consiglio Comunale di cui è onorato di far parte, la presente interpellanza urgente, al fine di verificare la correttezza del procedimento sanzionatorio applicato da questo Comune utilizzando dispositivi automatici per il rilevamento della velocita sulla Strada Statale n. 20 e di stimolare il Consiglio Comunale e La Giunta Municipale a rivedere la posizione in merito al congegno collocato dopo il centro abitato di Porra, prima di un rettilineo (in direzione di Trucco).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 42 del regolamento del Consiglio Comunale insta affinché la presente interpellanza venga discussa con urgenza nella prossima seduta, al fine di evitare il pericolo derivante dal posizionamento dell’apparecchiatura in questione, nonché al fine di scongiurare la notifica di verbali di contestazione viziati, nei termini che emergeranno nel proseguo.

Premesso che

  • Il Comune di Ventimiglia ha installato sulla Strada Statale n. 20 (da ora SS20) due postazioni fisse per la rilevazione automatica della
    velocità dei veicoli: la prima nel tratto centrale della sopraelevata, ove vige il limite di velocità di 90 km/h e la seconda dopo il centro abitato di Porra, prima di un rettilineo (in direzione Trucco), ove è attualmente stabilito il limite di 50 km/h;
  • Tramite l’impiego del congegno da ultimo citato sono stati notificati un numero esorbitante di verbali di contestazione per circolazione a velocità superiore al predetto limite;
  • Stante la protratta chiusura del valico di Tenda, al momento, gli utenti della SS20 sono unicamente gli abitanti dell’entroterra e di due piccoli Comuni (già penalizzati dai lavori intermittenti nella galleria di Porra), che si sono visti comminare ripetute e costose sanzioni.
    2 Considerato che
    1.- il tratto ove è posizionata la postazione in oggetto, a sommesso avviso dello scrivente, potrebbe essere ritenuto “extraurbano secondario”, posto che l’art. 3 C.d.S. definisce centro abitato: l’«insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
    Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Ne discende che, in detta ipotesi, il limite di 50 Km/h apparirebbe contrario alla lettera della legge, in quanto configgente con il limite previsto dal C.d.S. per quella tipologia di strade;

    2.- Sempre ad avviso dello scrivente, nel caso di specie, non può essere richiamato l’inciso per il quale l’Ente proprietario della strada può
    abbassare il limite di velocità imposto ex lege, dacché, in tale eventualità, è tenuto a dimostrare la pericolosità del tratto stradale e la necessità di garantire una maggior sicurezza.
    Nel caso in esame, difatti, l’abbassamento del limite non solo non tutela la sicurezza di coloro che si trovano a percorrere quel tratto, ma crea, esso stesso, una situazione di pericolo, giacché la presenza del congegno in questione, che ha già creato numerose polemiche, costringe gli utenti della strada a frenare dopo aver superato un centro abitato e prima di immettersi in un rettilineo, ponendo così in essere un’azione che potrebbe causare degli incidenti.
    3.- In ogni caso, qualora il tratto di cui si discute dovesse essere considerato interno al centro abitato, non potrebbe dubitarsi che presenti
    caratteristiche costruttive e funzionali che ricordano le strade extraurbane, dunque il limite dovrebbe essere perlomeno elevato a 70 Km/h.
    Questo, del resto, è il limite stabilito all’inizio ed alla fine del cavalcavia, sino a Ventimiglia-centro e Porra.
    L’elevazione del limite consentirebbe di scongiurare i pericoli citati e terrebbe conto del fatto che un limite a 50 km/h, al giorno d’oggi, ha senso solo nei centri abitati veri e propri.
    3 Nel tratto in questione non sono presenti un raggruppamento di non meno di venticinque fabbricati e aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali, trattandosi, come si accennava, di un rettilineo posto all’infuori del centro abitato di Porra.
    Si tenga conto che nel centro abitato di Porra – così come, del resto, neppure in quello di Trucco – non è stata posizionata alcuna apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocità, ancorché siano ivi presenti diversi attraversamenti pedonali, alcuni dei quali
    addirittura privi di marciapiede ai lati della careggiata; ciò induce gli utenti della strada a pensare che il posizionamento del congegno
    automatico in questione sia stato effettuato “per far cassa”, anziché per motivi di sicurezza.
    4.- Per completezza lo scrivente richiama l’attenzione su due questioni di carattere procedurale che potrebbero dar luogo a fondate
    opposizioni, pertanto meritano anch’esse un approfondimento.
    4.1- L’art. 4 C.d.S. dispone che il Comune delimita il centro abitato ai fini dell’applicazione della disciplina della circolazione stradale. Detta
    perimetrazione, a giudizio della dottrina e giurisprudenza formatasi sul punto, ha valore costitutivo e determinante ai fini dell’applicazione delle norme del C.d.S., perciò non rileva la diversa delimitazione ai fini urbanistici e va anche escluso che possa essere derogata, o ricavata in via di fatto, dalla sopravvenuta espansione edilizia o dalle trasformazioni
    urbanistiche del territorio.
    Difatti la perimetrazione ai fini dell’applicazione del C.d.S. ha natura e finalità differenti rispetto a quella prevista ai fini urbanistici e differenti sono pure gli organi competenti alle diverse ricognizioni
    Per tali motivi lo scrivente ha richiesto l’accesso alla delibera di Giunta che ha delimitato il centro abitato ex art. 4 C.d.S. ed alla nota di
    trasmissione di tale delibera all’Ente proprietario della strada. Malauguratamente il sottoscritto non è ancora in possesso di tali
    documenti, in quanto gli Uffici pretendono ora che anche i Consiglieri Comunali presentino motivata richiesta scritta per ottenerli, attendendo il termine necessario al rilascio delle copie.

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    4.2- A quanto consta nei verbali di contestazione sinora notificati vengono richiamati gli estremi dell’approvazione (e della taratura), non già
    quelli dell’omologazione, dei due dispositivi automatici. La giurisprudenza ritiene che l’omologazione sia cosa diversa dall’approvazione e statuisce che laddove è richiesta la prima – nella specie dall’art. 142 C.d.S. – non è sufficiente la seconda, come si desume dalla
    giurisprudenza che si allega. chiede che
  1. venga resa dettagliata relazione al Consiglio Comunale, in
    ordine alla:
    1.1 – modalità di acquisizione degli apparecchi citati: tipo di impianto, ditta fornitrice, tipo di contratto, importo di affidamento, tipo di servizio successivo all’installazione, numero dei verbali di contestazione contestati ed importo delle sanzioni comminate, esistenza o meno dell’omologazione (cosa diversa dall’approvazione e dalla taratura);
    1.2 – verifica delle condizioni per l’apposizione del limite di velocità di 50 km/h all’infuori dell’abitato di Porra, prima di un rettilineo, in direzione Trucco, per le motivazioni sopra indicate;
    1.3 – in generale sulle verifiche ed approfondimenti effettuati al fine di garantire la regolarità delle contestazioni.
  2. Il Sindaco renda noti i motivi e gli intendimenti perseguiti dall’amministrazione nel mantenere il rilevatore automatico in questione,
    tarato a 50 km/h, nel tratto descritto (all’infuori dell’abitato di Porra e prima di un rettilineo, in direzione di Trucco), che non possono
    ovviamente consistere nel far cassa sulle spalle dei cittadini;
  3. Il Sindaco voglia creare le condizioni affinché, nel tratto in questione, venga applicato il limite di velocità stabilito dal C.d.S. per le
    “strade extraurbane secondarie” o, tutt’al più, elevato a 70 km/h, se del caso spostando il congegno all’interno dell’abitato di Porra e/o di Trucco, ove sono tracciate diverse zone zebrate per i pedoni e, spesso, non esistono neppure i marciapiedi ai margini della careggiata
    “.