Polizia

La Questura di Imperia nell’ambito della repressione dei comportamenti violenti tenuti in occasione di manifestazioni sportive, a conclusione degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha adottato e notificato tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di tre ultras della squadra Sanremese.

In un primo frangente, il divieto si è reso necessario anche per tutelare la società sportiva Sanremese ed è scaturito dal provvedimento con cui il giudice sportivo ha sanzionato la squadra sanremese per il comportamento di due dei suoi tifosi in occasione dell’incontro di calcio “SSD Sanremese Calcio srl – Casale F.B.C.”, svoltosi in data 8 ottobre presso lo stadio comunale di Sanremo.

In particolare, come confermato anche dal referto dell’assistente arbitrale, i due sanzionati con atteggiamento intimidatorio scendevano dalle gradinate, raggiungevano la zona di bordocampo, si inerpicavano sulla rete di delimitazione del terreno da gioco, tentavano di attingere il guardalinee con bottigliette di plastica e sputavano nella sua direzione in segno di spregio.

I provvedimenti adottati vietano ai tifosi di accedere, per un periodo rispettivamente di tre e di due anni, a decorrere dalla data della prima manifestazione successiva alla notifica agli interessati, l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed all’estero, nonché partite amichevoli.

Un terzo daspo è stato adottato nei confronti di un ultras della squadra sanremese a seguito dei forti momenti di tensione vissuti nelle fasi antecedenti all’ingresso allo stadio tra le due tifoserie della squadra di Sanremo e di Imperia in occasione dell’incontro di calcio “SSD Sanremese Calcio srl – A.S.D. Imperia”, svoltosi in data 22 settembre 2021 presso lo stadio comunale “Nino Ciccione”. Al tifoso è stato fatto divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed all’estero, nonché partite amichevoli, per un periodo di un anno.

Trattasi di misure di prevenzione di esclusiva competenza del Questore, caratterizzate dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.

La posizione di altri tifosi che hanno tenuto comportamenti non corretti in occasione delle manifestazioni sportive è all’attenzione del Questore.