porto marina di imperia

La gestione del porto turistico di Imperia può essere affidata a una società in house quale è Marina di Imperia e nulla osta perché questa affidi a terzi, tramite gara ad evidenza pubblica, la realizzazione delle opere per il completamento dello scalo, purché vengano sempre rispettati dei precisi requisiti. I principali sono “controllo analogo”, “attività prevalente” e “partecipazione pubblica totalitaria”. Lo ha evidenziato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, a seguito di una richiesta di parere in merito avanzata dal sindaco di Imperia Claudio Scajola.

Nel provvedimento firmato dai giudici Maria Teresa Polverino (presidente e relatore) e Claudio Guerrini (consigliere e relatore), fra le altre cose si legge: “In via generale, si osserva che nel nostro ordinamento non esiste un precetto che imponga all’affidatario in house di eseguire la prestazione interamente in proprio, con il corrispondente divieto di affidarne, anche in parte, lo svolgimento a terzi. Nella materia dei contratti pubblici da tempo si è piuttosto affermata la diversa regola che obbliga gli organismi di diritto pubblico (categoria nella quale rientra una società che svolge in house providing) a rispettare, per i propri affidamenti ‘a valle’, i principi e le norme dell’evidenza pubblica”.

Scrivono ancora i giudici della Corte dei conti della Liguria: “Affinché possa configurarsi tale modello, e quindi considerarsi legittimo l’affidamento diretto di pubbliche commesse in luogo della selezione della controparte mediante confronto competitivo, sono ritenuti comunemente necessari tre requisiti fondamentali” e possono essere enunciati nei termini essenziali come di seguito:
– ‘controllo analogo’: l’ente pubblico affidante deve esercitare sulla società partecipata un controllo simile a quello esplicato sui propri uffici o servizi interni, così da poterne condizionare in maniera decisiva sia la determinazione degli obiettivi strategici che le decisioni più significative;
– ‘attività prevalente’: la società deve effettuare oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dell’ente pubblico, in modo da assicurare che la parte preponderante della propria attività sia svolta a favore dell’ente controllante;
– ‘partecipazione pubblica totalitaria’: nel capitale sociale non devono esserci quote in titolarità di soggetti privati”.

I giudici si soffermano sull’aspetto del “controllo analogo” e sottolineano che “può assumere rilievo la circostanza che l’ipotesi di un siffatto sub-affidamento discenda da un preciso indirizzo espresso dall’ente socio sulla base di una valutazione effettuata dai propri organi e che sia comunque previsto che la società continui comunque a svolgere direttamente una quota significativa e qualificante delle attività oggetto dell’affidamento. Tali elementi possono costituire un indice sintomatico significativo della permanenza del requisito del controllo analogo, in quanto evidenzino che:
– la scelta di particolare importanza di ricorrere al sub-affidamento si collochi all’interno della sfera decisionale dell’ente affidante;
– la società in house operi effettivamente come soggetto attuatore di una linea strategica definita dall’amministrazione controllante;
– resti in capo all’ente pubblico la capacità di incidere in modo vincolante sull’assetto organizzativo e gestionale dell’affidamento e sulla realizzazione delle finalità pubbliche cui esso è preordinato”.

E poi specificano: “Anche in presenza di un ampio ricorso a sub-affidamenti, la società in house deve mantenere la regia complessiva delle attività ad essa affidate, ivi comprese, appunto, quelle oggetto di sub-ingresso di terzi, e deve restare l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’ente pubblico socio della loro attuazione”.

In conclusione per la Corte dei Conti “l’iniziale concessione demaniale diretta a una società in house non risulta incompatibile con un successivo affidamento a un operatore economico terzo ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della navigazione, anche quando tale affidamento riguardi una porzione rilevante delle attività oggetto della concessione, purché:
– il sub-affidamento avvenga nel rigoroso rispetto dei principi e delle regole dell’evidenza pubblica;
– permangano i requisiti sostanziali previsti dalla normativa in materia di affidamenti in house e, in particolare, siano salvaguardati il controllo analogo dell’ente affidante sulla società e la funzione strumentale di questa in funzione dell’interesse pubblico perseguito;
– la società affidataria in house conservi la titolarità della concessione, nonché il ruolo di centro direzionale e organizzativo e la responsabilità unitaria per tutto il complesso delle attività esecutive della concessione stessa;
– il rapporto che si instaura tra la società in house e l’operatore economico subaffidatario sia disciplinato in modo tale che quest’ultimo sia tenuto a operare in aderenza agli indirizzi stabiliti dall’ente per la cura dell’interesse pubblico a esso affidato;
– la decisione di procedere al sub-affidamento sia adeguatamente motivata in relazione ai vantaggi per la collettività e alla congruità economica, nonché alla salvaguardia degli equilibri economico-finanziari della società in house”.