Il TAR ligure ha decretato come irricevibile il ricorso dell’ex candidato alle scorse elezioni Amministrative di Imperia, Carlo Carpi, e condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali.

La sentenza non lascia dubbi e motiva l’irricevibilità del ricorso in quanto “largamente tardivo rispetto ai termini di legge“, riporta in una nota Alessandro Casano.

Ecco qui di seguito la sezione della sentenza che sottolinea tale decisione:

“Si sono costituiti in giudizio Il Ministero dell’Interno – Prefettura di Imperia e Alessandro Casano, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità sotto molteplici profili, nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il collegio può prescindere – ex art. 49 comma 2 c.p.a. – dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato Claudio Scajola, sindaco eletto, in quanto il ricorso, oltre che irricevibile per tardività, è palesemente inammissibile.

Difatti, esso è stato depositato oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio centrale elettorale, avvenuta in data 26.6.2018 (doc. 5 delle produzioni 20.2.2019 della Prefettura di Imperia), in violazione del termine di cui all’art. 130 comma 1 lett. a) del c.p.a..

Né il ricorrente potrebbe addurre che i vizi si sarebbero palesati soltanto all’esito della visione del materiale elettorale reso disponibile in data 7.12.2018, posto che la stessa istanza di accesso è tardiva, essendo stata presentata soltanto l’8.11.2018.

In ogni caso, il ricorso si appalesa anche inammissibile per omessa notifica al comune di Imperia, cioè “all’ente della cui elezione si tratta” – e dunque litisconsorte necessario – in violazione dell’art. 130 comma 3 lett. a) del c.p.a..

Difatti, la notifica alla commissione elettorale – organo straordinario e temporaneo del Ministero dell’Interno, che si dissolve con la proclamazione dell’esito delle elezioni, e dunque non può considerarsi legittimato passivo nel procedimento contro la proclamazione degli eletti (cfr. Cons. di St., V, 19.6.2009, n. 4051) – seppure effettuata presso la casa comunale, non equivale certo ad una valida notifica al distinto ente comunale, della cui elezione si tratta.

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

In relazione alle affermazioni fatte dal ricorrente all’udienza pubblica, laddove ha manifestato dubbi sulla stessa genuinità delle 288 firme apposte a sostegno della lista “Alternativa Indipendente” e autenticate dal Dott. Alessandro Casano, sussistono i presupposti per disporre – ex art. 331 c.p.p. – la trasmissione del verbale di udienza e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a cura della segreteria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille) in favore del Ministero dell’Interno ed in € 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA nei confronti di Alessandro Casano”.