hotel

Il commercialista ventimigliese Marco Prestileo è intervenuto con una nota stampa sull’esenzione del pagamento per la prima rata IMU per l’anno 2020.

“Il D.L. n. 34, in vigore dal 19.05.2020, prevede all’art. 177, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, che per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2, quindi “Alberghi e pensioni” e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Quest’ultima precisazione porta a limitare ulteriormente le casistiche dell’esenzione solo ai soggetti che oltre ad essere proprietari degli immobili di cui sopra, sono anche gestori dell’attività ivi esercitata.

Conseguentemente, andrebbero esclusi dal beneficio gli alberghi e gli altri immobili ad uso turistico non gestiti dai proprietari e anche gli appartamenti destinati alle locazioni brevi.

Il Governo quindi non solo non ha voluto agevolare tutti gli immobili delle attività produttive rimaste chiuse o che hanno avuto un crollo del fatturato, ma hanno scelto di concentrare l’attenzione su un solo settore anche se probabilmente quello più colpito dalla crisi, quello turistico (alberghiero ed extra alberghiero) e solo nel caso vi sia coincidenza tra proprietario e gestore.

La prima rata IMU quindi dovrà essere pagata da tutti gli altri soggetti entro il 16.06.2020, salvo specifiche proroghe comunali da assumersi con apposita delibera, non avendo il Governo neppure messo il pagamento di questa imposta tra le imposte e tasse prorogate al 16 settembre 2020.

La maggiore stranezza che si rileva rimane però nella parte della norma in commento che testualmente precisa “non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU)”. Da un’interpretazione letterale, che speriamo sia presto smentita da un chiarimento del Ministero delle finanze, sembrerebbe non dovuto il pagamento della prima rata di acconto che però porterebbe a pagare il saldo pieno. Quindi non una vera esenzione ma semplicemente un rinvio del pagamento della prima rata in sede di versamento del saldo.

Aspettiamo chiarimenti. Nel frattempo le imprese e i proprietari immobiliari che hanno concesso riduzioni degli affitti agli esercenti attività produttive si rivolgono agli Enti locali per chiedere di essere aiutate. Nuovamente il governo ha passato la palla ai Comuni, i soggetti più deboli i cui bilanci non consentono interventi significativi senza il rischio di far saltare il banco”.