Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota stampa congiunta del Movimento 5 Stelle e del PD Bordighera.
“In merito alla delibera del Consiglio Comunale del 28/03/2024 inerente a
âApprovazione transazione con la SocietĂ AMAREA S.R.L., avente ad oggetto il contratto di locazione del locale bar-ristorante ubicato nellâimmobile denominato âRotonda di SantâAmpelioâ.â
ci pregiamo esprimere le seguenti considerazioni:
1) Al punto 4) viene ipotizzato che, nel caso in cui le aree su cui insisterĂ il canale scolmatore (1,70 metri di larghezza per tutta la lunghezza dei locali sottostanti la Rotonda) dovessero risultare inutilizzabili, il Comune si obbliga âa compensare questa superfice estendendo la concessione in aree limitrofe individuabili eventualmente anche di concerto con il concessionarioâ
Ora in una transazione Ăš fondamentale la chiarezza per cui queste aree devono essere individuate ed indicate espressamente.
Se Ăš stata inserita questa previsione, significa, certamente, che questa ipotesi Ăš piĂč che concreta.
In sede di Commissione lâUfficio Tecnico ha riferito che si tratta di unâarea attualmente in uso precario allâaltro concessionario per cui questa clausola anzichĂ© fare chiarezza, rischia di aprire nuovi fronti di contenzioso e ricorsi;
2) Al punto 5) viene detto che il Comune ritiene rispondente al pubblico interesse mantenere e gestire in stretta correlazione i locali commerciali di sua proprietĂ e lo stabilimento balneare (Anche in deroga alla Legge Bolkestein).
Questo interesse pubblico, a ns. giudizio, non sussiste affatto.
Lâinteresse del Comune, trattandosi di proprietĂ commerciali, Ăš unicamente quello di ricavare il canone piĂč elevato possibile e questo interesse viene garantito unicamente dal fatto che il bene venga messo a gara.
Sancire nella transazione che, al contrario, sia di pubblico interesse mantenere in capo al medesimo soggetto la concessione e la locazione significa âinfilarsi in un vicolo ciecoâ, in questo modo il Concessionario lo rimarrĂ a vita, per il semplice fatto che la locazione e la concessione hanno scadenze diverse tra loro per cui, quando scadrĂ la concessione balneare Amarea potrĂ prevalere sugli altri concorrente essendo locatario dei locali sotto la Rotonda e, analogamente, potrĂ fare quando scadrĂ il contratto di locazione dei locali sotto la Rotonda.
3) Al punto 8) le spese devono essere compensate.
Ă originale che un atto di transazione, che per sua stessa definizione Ăš finalizzato a comporre tutti i rapporti controversi, espressamente preveda che la societĂ Amarea srl possa agire nei confronti del Comune, anche in sede giudiziale, per ottenere il pagamento delle spese della procedura.
Il Comune con una âclausola atipicaâ di fatto rimborsa le spese di causa alla SocietĂ , ma delle spese del T.A.R. e del Consiglio di Stato dove il Comune Ăš stato vittorioso alcuna mensione.
In ogni caso lâammontare di queste spese doveva essere espressamente indicato nellâatto di transazione.
4) Lâaumento del canone di concessione da 65.000 ⏠a 75.000 ⏠Ú solo apparente perchĂ© con la transazione vengono accordati ulteriori spazi che prima non erano previsti (locale tecnico). Il richiamo ai valori OMI non Ăš un elemento valido perchĂ© i locali sotto la Rotonda sono unici e non sono comparabili. Inoltre, un privato se affitta un locale chiede il canone senza preoccuparsi se sia o meno rispondente ai questi valori ed il Comune si deve comportare analogamente trattandosi di locazione commerciale
Per valutare la bontĂ di un accordo transattivo la parte deve essere in grado di valutarne i vantaggi rispetto ai rischi economici in cui puĂČ incorrere nel caso in cui decida di proseguire nel contenzioso in Tribunale e questo dovesse avere esito negativo.
Per far questo sarebbe stato doveroso che gli Uffici comunali predisponessero una relazione con una quantificazione dellâipotetico risarcimento cui sarebbe tenuto il Comune in caso di soccombenza in causa.
A nostro avviso una transazione rispondente agli interessi del Comune dovrebbe prevedere unicamente la possibilitĂ per Amarea di utilizzare i locali sotto la Rotonda per il solo tempo rimanente previsto dalla concessione originaria (4 anni) che non Ăš stato sfruttato a causa dellâinidoneitĂ dei locali.
La previsione di un nuovo contratto 6+6 non Ăš nellâinteresse del Comune per il semplice fatto che alla scadenza del contratto di locazione puĂČ mettere a gara i locali garantendosi, in questo modo, un canone di gran lunga piĂč elevato rispetto ai 75.000 ⏠previsti nella transazione.
In buona sostanza anche se si vuole ricercare un componimento questa delibera doveva essere sospesa, anche in attesa di sapere se il canale scolmatore sarĂ approvato dalla âConferenza dei Serviziâ e quali saranno i costi dellâopera a carico del Comune”.








