Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’interpellanza del consigliere dâopposizione a Ventimiglia, Gaetano Scullino:
“Egr. sig. Sindaco di Ventimiglia Egr. sig. Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia
Gaetano Scullino, res. in Ventimiglia (IM), via Repubblica 8/b, si pregia di sottoporre al Consiglio Comunale di cui Ăš onorato di far parte, la presente interpellanza urgente, al fine di verificare la correttezza del procedimento sanzionatorio applicato da questo Comune utilizzando dispositivi automatici per il rilevamento della velocita sulla Strada Statale n. 20 e di stimolare il Consiglio Comunale e La Giunta Municipale a rivedere la posizione in merito al congegno collocato dopo il centro abitato di Porra, prima di un rettilineo (in direzione di Trucco).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 42 del regolamento del Consiglio Comunale insta affinchĂ© la presente interpellanza venga discussa con urgenza nella prossima seduta, al fine di evitare il pericolo derivante dal posizionamento dellâapparecchiatura in questione, nonchĂ© al fine di scongiurare la notifica di verbali di contestazione viziati, nei termini che emergeranno nel proseguo.
Premesso che
- Il Comune di Ventimiglia ha installato sulla Strada Statale n. 20 (da ora SS20) due postazioni fisse per la rilevazione automatica della
velocitĂ dei veicoli: la prima nel tratto centrale della sopraelevata, ove vige il limite di velocitĂ di 90 km/h e la seconda dopo il centro abitato di Porra, prima di un rettilineo (in direzione Trucco), ove Ăš attualmente stabilito il limite di 50 km/h; - Tramite lâimpiego del congegno da ultimo citato sono stati notificati un numero esorbitante di verbali di contestazione per circolazione a velocitĂ superiore al predetto limite;
- Stante la protratta chiusura del valico di Tenda, al momento, gli utenti della SS20 sono unicamente gli abitanti dellâentroterra e di due piccoli Comuni (giĂ penalizzati dai lavori intermittenti nella galleria di Porra), che si sono visti comminare ripetute e costose sanzioni.
2 Considerato che
1.- il tratto ove Ăš posizionata la postazione in oggetto, a sommesso avviso dello scrivente, potrebbe essere ritenuto âextraurbano secondarioâ, posto che l’art. 3 C.d.S. definisce centro abitato: lâ«insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Ne discende che, in detta ipotesi, il limite di 50 Km/h apparirebbe contrario alla lettera della legge, in quanto configgente con il limite previsto dal C.d.S. per quella tipologia di strade;
2.- Sempre ad avviso dello scrivente, nel caso di specie, non puĂČ essere richiamato lâinciso per il quale lâEnte proprietario della strada puĂČ
abbassare il limite di velocità imposto ex lege, dacché, in tale eventualità , Ú tenuto a dimostrare la pericolosità del tratto stradale e la necessità di garantire una maggior sicurezza.
Nel caso in esame, difatti, lâabbassamento del limite non solo non tutela la sicurezza di coloro che si trovano a percorrere quel tratto, ma crea, esso stesso, una situazione di pericolo, giacchĂ© la presenza del congegno in questione, che ha giĂ creato numerose polemiche, costringe gli utenti della strada a frenare dopo aver superato un centro abitato e prima di immettersi in un rettilineo, ponendo cosĂŹ in essere unâazione che potrebbe causare degli incidenti.
3.- In ogni caso, qualora il tratto di cui si discute dovesse essere considerato interno al centro abitato, non potrebbe dubitarsi che presenti
caratteristiche costruttive e funzionali che ricordano le strade extraurbane, dunque il limite dovrebbe essere perlomeno elevato a 70 Km/h.
Questo, del resto, Ăš il limite stabilito allâinizio ed alla fine del cavalcavia, sino a Ventimiglia-centro e Porra.
Lâelevazione del limite consentirebbe di scongiurare i pericoli citati e terrebbe conto del fatto che un limite a 50 km/h, al giorno dâoggi, ha senso solo nei centri abitati veri e propri.
3 Nel tratto in questione non sono presenti un raggruppamento di non meno di venticinque fabbricati e aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali, trattandosi, come si accennava, di un rettilineo posto allâinfuori del centro abitato di Porra.
Si tenga conto che nel centro abitato di Porra – cosĂŹ come, del resto, neppure in quello di Trucco – non Ăš stata posizionata alcuna apparecchiatura per il rilevamento automatico della velocitĂ , ancorchĂ© siano ivi presenti diversi attraversamenti pedonali, alcuni dei quali
addirittura privi di marciapiede ai lati della careggiata; ciĂČ induce gli utenti della strada a pensare che il posizionamento del congegno
automatico in questione sia stato effettuato âper far cassaâ, anzichĂ© per motivi di sicurezza.
4.- Per completezza lo scrivente richiama lâattenzione su due questioni di carattere procedurale che potrebbero dar luogo a fondate
opposizioni, pertanto meritano anchâesse un approfondimento.
4.1- Lâart. 4 C.d.S. dispone che il Comune delimita il centro abitato ai fini dellâapplicazione della disciplina della circolazione stradale. Detta
perimetrazione, a giudizio della dottrina e giurisprudenza formatasi sul punto, ha valore costitutivo e determinante ai fini dellâapplicazione delle norme del C.d.S., perciĂČ non rileva la diversa delimitazione ai fini urbanistici e va anche escluso che possa essere derogata, o ricavata in via di fatto, dalla sopravvenuta espansione edilizia o dalle trasformazioni
urbanistiche del territorio.
Difatti la perimetrazione ai fini dellâapplicazione del C.d.S. ha natura e finalitĂ differenti rispetto a quella prevista ai fini urbanistici e differenti sono pure gli organi competenti alle diverse ricognizioni
Per tali motivi lo scrivente ha richiesto lâaccesso alla delibera di Giunta che ha delimitato il centro abitato ex art. 4 C.d.S. ed alla nota di
trasmissione di tale delibera allâEnte proprietario della strada. Malauguratamente il sottoscritto non Ăš ancora in possesso di tali
documenti, in quanto gli Uffici pretendono ora che anche i Consiglieri Comunali presentino motivata richiesta scritta per ottenerli, attendendo il termine necessario al rilascio delle copie.
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4.2- A quanto consta nei verbali di contestazione sinora notificati vengono richiamati gli estremi dellâapprovazione (e della taratura), non giĂ
quelli dellâomologazione, dei due dispositivi automatici. La giurisprudenza ritiene che lâomologazione sia cosa diversa dallâapprovazione e statuisce che laddove Ăš richiesta la prima – nella specie dallâart. 142 C.d.S. – non Ăš sufficiente la seconda, come si desume dalla
giurisprudenza che si allega. chiede che
- – venga resa dettagliata relazione al Consiglio Comunale, in
ordine alla:
1.1 – modalitĂ di acquisizione degli apparecchi citati: tipo di impianto, ditta fornitrice, tipo di contratto, importo di affidamento, tipo di servizio successivo allâinstallazione, numero dei verbali di contestazione contestati ed importo delle sanzioni comminate, esistenza o meno dellâomologazione (cosa diversa dallâapprovazione e dalla taratura);
1.2 – verifica delle condizioni per lâapposizione del limite di velocitĂ di 50 km/h allâinfuori dellâabitato di Porra, prima di un rettilineo, in direzione Trucco, per le motivazioni sopra indicate;
1.3 – in generale sulle verifiche ed approfondimenti effettuati al fine di garantire la regolaritĂ delle contestazioni. - – Il Sindaco renda noti i motivi e gli intendimenti perseguiti dallâamministrazione nel mantenere il rilevatore automatico in questione,
tarato a 50 km/h, nel tratto descritto (allâinfuori dellâabitato di Porra e prima di un rettilineo, in direzione di Trucco), che non possono
ovviamente consistere nel far cassa sulle spalle dei cittadini; - – Il Sindaco voglia creare le condizioni affinchĂ©, nel tratto in questione, venga applicato il limite di velocitĂ stabilito dal C.d.S. per le
âstrade extraurbane secondarieâ o, tuttâal piĂč, elevato a 70 km/h, se del caso spostando il congegno allâinterno dellâabitato di Porra e/o di Trucco, ove sono tracciate diverse zone zebrate per i pedoni e, spesso, non esistono neppure i marciapiedi ai margini della careggiata“.






