Alberto Biancheri

In risposta all’interrogazione del consigliere Baggioli anticipata a mezzo stampa relativamente alle nomine degli amministratori nelle società partecipate dall’Ente il Sindaco Alberto Biancheri precisa quanto segue:

Vorrei rassicurare il consigliere Baggioli che tutte le nomine sono state fatte seguendo le normative vigenti. Come sempre fatto, abbiamo osservato tutte le procedure necessarie. Stia pur tranquillo”.

Si sottolinea che la norma a cui si fa riferimento, l’art. 7 comma 2 del D.Lgs 39/2013, trova la sua specificazione nelle definizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. c ) e l) che si riportano:

“c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le societa’ e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attivita’ dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Pertanto la lettura coordinata delle suddette norme esclude la possibilità di attribuire incarichi di amministratore con deleghe gestionali dirette negli enti di cui alla lett. d) a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del comune mentre è consentita l’attribuzione ai suddetti soggetti degli incarichi di Presidente ed amministratore senza deleghe gestionali dirette.

A tal proposito si rimanda anche alla delibera Anac n°1010 del 11/10/2017.

In tal senso ha operato il Comune per cui gli amministratori individuati, che nei due anni precedenti avesse ricoperto la carica di componente della giunta o del consiglio comunale, sono stati nominati precisando negli atti di nomina o in sede di assemblea di nomina che agli stessi non possono essere attribuire deleghe gestionali dirette.

Si precisa inoltre che il decreto legge citato dal consigliere Baggioli nell’interrogazione non si applica agli assessori.