gaetano scullino

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha emesso oggi l’ordinanza in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le nuove disposizioni avranno efficacia sino al 30 novembre 2020.

Di seguito un estratto del testo.

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa regionale o statali;

dalle ore 14,00 del 01 ottobre 2020 e sino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020:

1) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio Comunale, a tutti le persone residenti, non residenti e anche ai non cittadini italiani, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblici, e nei luoghi pubblici all’aperto (quindi lungo le strade, piazze e aree cittadine, compreso durante il passeggio e le attività di svago) e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fermo restando e compatibilmente con quanto previsto dalle allegate Linee guida per le attività economiche e non economiche ivi disciplinate.

Non sono soggetti all’obbligo:

  • i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti,
  • coloro che svolgono un’attività sportiva o motoria intensa (corsa, bicicletta e altri sport) a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima,
  • tutti coloro che sono stati espressamente esonerati da prescrizione medica.

Si è altresì dispensati dall’utilizzo della mascherina solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi purché non in presenza di altre persone.

Per agevolare il rispetto della presente ordinanza, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

2) Oltre a quanto previsto al precedente punto 1, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso, anche durante l’attesa, ai locali di cui al punto precedente e:

  • presso le fermate degli autobus;
  • all’interno dei cimiteri comunali.

Resta prioritario ad ogni buon conto per il contrasto alla diffusione del virus, oltre all’utilizzo dei citati dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed al distanziamento sociale, evitare comunque assembramenti;

3) Fermi restando i limiti di orario previsti per l’apertura dei pubblici esercizi, gli avventori:

  • durante gli orari di apertura, se in attesa al di fuori dei locali e dei dehors, dovranno indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie, nonché mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro durante il consumo di bevande e/o alimenti;
  • oltre gli orari di apertura, dovranno evitare assembramenti sostando nei pressi dei locali stessi.

4) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; è data quindi la facoltà durante i controlli degli spostamenti da parte delle forze di polizia, o durante l’ingresso in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di rilevare la temperatura corporea, con sistema laser a distanza, procedendo a rilevare la violazione e impedendo l’ingresso, ai soggetti con temperatura superiore a 37,5° C;

5) È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

6) Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano le disposizioni di emanazione governativa e regionale;

7) Eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

INFORMA

che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto;

c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;

d) sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso;

e) per togliere la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;

f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

RICORDA DI:

  • applicare scrupolosamente le linee guida qui allegate;
  • lavare spesso le mani;
  • evitare abbracci, strette di mano e il contatto ravvicinato con persone mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

AVVERTE

  • in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 2, DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33.
  • avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.”