gaetano scullino

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha emanato nella giornata di oggi una seconda ordinanza per la disciplina degli orari e dei turni di chiusura delle attività economiche cittadine (commercio al minuto, pubblici esercizi, spettacoli e trattenimenti pubblici, attività artigianali, attività di prestazione di servizi) e per la regolamentazione della somministrazione di alimenti e bevande.

Di seguito un estratto del testo dell’ordinanza.

“1) l’Ordinanza Sindacale n. 79 del 13/05/2015 “Regolamento per la Disciplina degli orari di apertura ed i turni di chiusura delle attività economiche cittadine (commercio al minuto, pubblici esercizi, spettacoli e trattenimenti pubblici, attività artigianali, attività di prestazione di servizi)”, come modificata e integrata, con Ordinanza Sindacale n. 93 del 15/06/2020 e n° 97 del 01/07/2020, in vigore sino al 30 novembre 2020 è modificata come segue:

Art. 4 – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche

a) gli esercizi di somministrazione – sia aperti al pubblico, che annessi ad attività di intrattenimento e svago, che attivi presso le associazioni o circoli privati – di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione possono restare aperti per tutti i giorni dell’anno, con un minimo di 5 ore giornaliere di apertura al pubblico, entro i seguenti limiti orari:

– dalle ore 05,00 alle ore 24,00 da lunedì a giovedì;

– dalle ore 05,00 alle ore 00,30 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, prefestivi e festivi;

Art. 5 – Attività Accessorie – di cui all’art. 62 T.U.C. – (piccoli trattenimenti: musica strumentale e dal vivo, attrezzature di svago, apparecchi musicali, televisivi, meccanici e da gioco) – per tutti i giorni della settimana dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

Art. 6 – Trattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi – di cui all’art. 68 T.U.L.P.S. – (svolti in ambito dell’area aperta al pubblico, interna o esterna, delle attività commerciali)

a) per i pubblici esercizi situati nella zona prettamente turistica e maggiormente frequentata della città, e quindi nelle vie cittadine ubicate fronte mare di seguito esaustivamente elencate:

  • Via Marconi – dalla Galleria degli Scoglietti all’incrocio con Via Trossarelli; Passeggiata Cavallotti – dall’incrocio con Via Milite Ignoto all’incrocio con Via Dante;
  • Passeggiata Trento e Trieste – dall’incrocio con Via Dante all’incrocio con Via Tacito;
  • Lungomare Varaldo – dall’incrocio con Via Tacito all’incrocio con Via Lamboglia;

– dalle ore 18,00 alle ore 23,00 dalla domenica al giovedì

– dalle 18,00 alle 24,00 venerdì, sabato e prefestivi

b) per tutti gli altri

– dalle ore 18,00 alle ore 23,00, tutti i giorni;

c) in caso di manifestazioni di particolare valenza artistica e quindi di richiamo turistico, in particolari ricorrenze del calendario ed in occasione di rilevanti eventi organizzati dal Comune, il Sindaco può autorizzare, su specifica istanza dell’organizzatore o del singolo operatore opportunamente motivata, diversi limiti degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, a termini dell’art. 173 del Regolamento T.U.L.P.S.;

è, altresì, integrata come segue:

Art. 11 – Norme speciali “anti-COVID”

– è vietata la vendita da asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 22,00 alle ore 06,00;

– è vietato il consumo di alcoolici e superalcoolici all’aperto, su suolo pubblico, dalle ore 22,00 alle ore 08,00;

2) Tutte le emissioni sonore sono subordinate al rispetto del citato Regolamento in materia e saranno oggetto di verifiche tecniche con misurazione dei livelli di inquinamento acustico;

3) Gli articoli non modificati dalla presente Ordinanza sindacale continuano ad essere in vigore, ed in particolare la disciplina sanzionatoria prevista dai surrichiamati vigenti provvedimenti:

– ai fini della presente ordinanza tutte le violazioni, laddove non punite con sanzione pecuniaria prevista da specifiche norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00;

– in caso di reiterate violazioni si applica la sospensione dell’attività, in misura ricondotta a un oggettivo e innegabile parametro di proporzionalità, a termini degli artt. 9 e 10 del TULPS – R.D. 18.6.1931, n. 773.”