La Questura di Imperia nellâambito della repressione dei comportamenti violenti tenuti in occasione di manifestazioni sportive, a conclusione degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha adottato e notificato tre provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di tre ultras della squadra Sanremese.
In un primo frangente, il divieto si Ăš reso necessario anche per tutelare la societĂ sportiva Sanremese ed Ăš scaturito dal provvedimento con cui il giudice sportivo ha sanzionato la squadra sanremese per il comportamento di due dei suoi tifosi in occasione dellâincontro di calcio âSSD Sanremese Calcio srl â Casale F.B.C.â, svoltosi in data 8 ottobre presso lo stadio comunale di Sanremo.
In particolare, come confermato anche dal referto dellâassistente arbitrale, i due sanzionati con atteggiamento intimidatorio scendevano dalle gradinate, raggiungevano la zona di bordocampo, si inerpicavano sulla rete di delimitazione del terreno da gioco, tentavano di attingere il guardalinee con bottigliette di plastica e sputavano nella sua direzione in segno di spregio.
I provvedimenti adottati vietano ai tifosi di accedere, per un periodo rispettivamente di tre e di due anni, a decorrere dalla data della prima manifestazione successiva alla notifica agli interessati, lâaccesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed allâestero, nonchĂ© partite amichevoli.
Un terzo daspo Ăš stato adottato nei confronti di un ultras della squadra sanremese a seguito dei forti momenti di tensione vissuti nelle fasi antecedenti allâingresso allo stadio tra le due tifoserie della squadra di Sanremo e di Imperia in occasione dellâincontro di calcio âSSD Sanremese Calcio srl – A.S.D. Imperiaâ, svoltosi in data 22 settembre 2021 presso lo stadio comunale âNino Ciccioneâ. Al tifoso Ăš stato fatto divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di qualsiasi serie e categoria in Italia ed allâestero, nonchĂ© partite amichevoli, per un periodo di un anno.
Trattasi di misure di prevenzione di esclusiva competenza del Questore, caratterizzate dallâapplicabilitĂ a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolositĂ per lâordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.
La posizione di altri tifosi che hanno tenuto comportamenti non corretti in occasione delle manifestazioni sportive Ăš allâattenzione del Questore.





