alpi liguri

Il Consiglio Regionale ha approvato oggi il ddl 210 che riguarda il riordino complessivo della normativa regionale inerente i Parchi e le Aree Protette.

La legge riforma la normativa regionale in materia, eliminando situazione dubbie, obsolete o di contrasto normativo ed è il punto di arrivo di un percorso condiviso: il ddl è passato diverse volte Commissione e discusso con Enti Parco, Comuni e Associazioni. Ha accolto emendamenti presentati sia in Commissione sia in Consiglio da maggioranza e minoranza, nonché segnalazioni e osservazioni di varia provenienza: una legge aperta e completa che è arrivata oggi al traguardo dell’approvazione dopo un percorso durato più di sei mesi.

CONFINI PARCHI: Sono 540 gli ettari di riduzione dei confini dei Parchi Antola, Aveto e Alpi Liguri.

AREE CONTIGUE: Il ddl 210 non entra nel merito delle Aree Contigue.

PARCO DEL FINALESE: Con la cancellazione di uno strumento attuativo obsoleto e mai realizzato, 5 Aree Protette passeranno dalla gestione provvisoria (in essere dal 1985), alla gestione ordinaria.

AREE PROTETTE: Non viene cancellata nessuna tutela. Alle Aree Protette previste dalla Provincia di Savona, viene tolta la dicitura di Aree Protette regionali in quanto non rispettano i parametri minimi di legge. Gran parte di queste aree rientrano anche nei SIC.

ALTRE NOVITÀ: Sono istituite importanti novità tra cui nuovi strumenti amministrativi per i Parchi e un coordinamento regionale per le Aree Protette.

Si precisa che il ddl 210 non entra nel merito dei confini del Parco di Portofino, né come Parco Regionale, né nella previsione di Parco Nazionale, e nemmeno riguarda la gestione dei siti rete natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS). Inoltre la legge non riguarda in alcun modo il Parco Regionale di Montemarcello Magra – Vara.

1 – CONFINI DEI PARCHI. Con l’approvazione di oggi i confini dei Parchi saranno certi e ridefiniti secondo le esigenze segnalate dal territorio. Il ddl 210 prevede l’istituzione per legge regionale dei confini dei Parchi Antola, Aveto e Beigua. I confini di questi Parchi erano regolati con delibera dell’Ente Parco di concerto con i Comuni che sono comunque già rappresentati nell’Ente. Tale delibera veniva trasmessa alla Regione che poteva approvarla d’intesa in Consiglio o rigettare la richiesta con motivazioni. Oggi l’unica differenza è che a essere modificato con delibera dell’Ente Parco e poi approvata dal Consiglio Regionale, non è più un atto amministrativo, ma una legge regionale: quindi un strumento più certo e chiaro. Questo sistema già vale per i Parchi regionali come quelli di Portofino e Alpi Liguri. Dimostrazione ne è il fatto che il ddl 210 prevede anche una variazione dei confini proprio del Parco delle Alpi Liguri.

Sono stati cambiati i confini di quattro Parchi regionali per rispondere a quanto richiesto dagli stessi Enti Parco e da tutto il territorio. Le variazioni dei confini non rappresentano un mero taglio, ma una rimodulazione complessiva indicata in molti casi dagli stessi Enti Parco su specifiche criticità. Non si tratta di mille ettari ma di 540, il 2,39% dei quattro Parchi. La Regione Liguria ha accolto tali richieste seguendo il principio di sussidiarietà del controllo del territorio. Nello specifico del Parco dell’Antola, è stata data una risposta alle richieste di circa 10 Comuni e del territorio in generale, che chiedevano la risoluzione di numerose situazione di conflitto sui confini esistenti fin dall’istituzione del Parco nel 2001.

PARCHI PIANI 2001 DDL 210 VAR. VAR. N. VAR. %
Alpi Liguri* 6.035,99 5.976,54 diminuzione -59,45 -0,98%
Antola 4.837,64 4.401,11 diminuzione -436,53 -9,02%
Aveto 3.018,77 2.966,07 diminuzione -52,70 -1,75%
Beigua 8.715,03 8.723,16 aumento +8,13 +0,09%
Totali 22.607,43 22.066,88   -540,55 -2,39%

* Modifica dei confini già istituiti con legge regionale 34/2007.
** Valori assoluti in ettari.
*** I valori a “Piani 2001” rappresentano l’estensione dei Parchi prima della presente legge.

Chiarito anche il mancato ingresso del Comune di Urbe nell’Ente Parco del Beigua. Non si è realizzato per l’esigenza di affrontare ulteriori approfondimenti sulle tipicità del territorio da annettere. Si è scelto di proseguire con il riordino della normativa sui Parchi e Aree Protette della Liguria, rinviando la discussione sulla questione specifica al dopo approvazione del ddl 210.

2 – AREE PROTETTE. Il ddl 210 prevede la cancellazione non di 42 aree protette, ma della denominazione di aree protette regionali, come previsto dalla legge.

Nessuna Area Protetta è stata cancellata, ma si è proceduto a un necessario riordino amministrativo di aree che, fra le altre cose, non rispettavano gli standard minimi di legge per essere identificate come Aree Naturali Protette regionali. Questa scelta è stata fatta perché tali aree protette non hanno mai visto la loro reale attuazione. Le 42 aree protette sono contenute nel PTCP del 2005 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Savona. Sono diventate aree protette di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 12/1995 (Riordino delle aree protette). Rappresentano un sistema di valorizzazione delle risorse storico paesaggistiche e ambientali e sono di mero indirizzo al fine della redazione da parte dei Comuni dei piani urbanistici. In questo senso è il PTCP (di adozione della Provincia) a prevedere limitazioni in senso edilizio e in senso di salvaguardia della biodiversità, e non la Regione Liguria. Per questa ragione il ddl 210 non ha nessuna potestà per modificare o rimuovere queste aree protette. In altre parole ciò che viene soppresso è soltanto una qualificazione di Area Naturale Protetta Regionale, di cui non rispettano gli standard minimi operativi.

In merito alle Aree protette del Savonese, gran parte di queste aree protette (17.494,09 ettari su 22.653,05) sono state incluse nei SIC (Siti di Interesse Comunitario) della rete natura 2000 con cui si è dato attuazione alle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) secondo la Direttiva comunitaria Habitat 92/43 CE. Da allora sono oggetto della tutela prevista in generale dalla legge regionale 28/2009 (tutela della biodiversità) e oggi, nello specifico, dalle misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale nella presente legislatura.

In breve non viene creata nessuna confusione o limbo normativo, ma anzi viene fatta chiarezza tra differenti strumenti normativi che si sono sovrapposti nel tempo e talvolta hanno creato difficoltà interpretative sulle norme a cui fare riferimento. Inoltre non viene rimossa o ridotta nessuna tutela paesaggistica e ambientale.

Con l’approvazione del ddl 210 arriva anche un coordinamento regionale per le Aree Protette e i Parchi. Verrà istituito il Sistema delle Aree Protette Regionali, intese in senso ampio, quindi anche i Parchi, che possa coordinare l’azione in tutte queste aree, per dare delle priorità comuni e allineare la gestione. Vengono istituite la Conferenza del sistema regionale e la Conferenza dei direttori dei Parchi e viene anche istituito il Piano regionale delle aree protette. Il Presidente o l’Assessore competente di ogni Conferenza la convocherà almeno una volta all’anno e questo permetterà di dare risposte puntuali al territorio che avrà un luogo ufficiale di confronto.

3 – AREE CONTIGUE. Il ddl 210 non entra nel merito delle aree contigue. Queste saranno discusse nei Piani dei Parchi che sono entrati in discussione nella Commissione IV. Il ddl prevede solamente la futura adozione dei Piani dei Parchi che sono in discussione e per i quali è in itinere il confronto con gli Enti Parco. Quindi le aree contigue non vengono decise unilateralmente dalla Regione, ma vengono proposte dagli Enti Parco con delibera. Questa delibera viene trasmessa alla Regione che può approvarla d’intesa in Consiglio o rigettare la richiesta con motivazioni.

Le aree contigue non comportano nessun limite in termini edilizi se non in casi particolari dovuti alle specificità del territorio. In Liguria ciò avviene solo per Montemarcello Magra – Vara. Di norma le Aree Contigue comportano solamente una limitazione venatoria. Nell’area possono cacciare solamente cacciatori residenti nei Comuni del Parco. In aggiunta le aree contigue possono contenere delle prescrizioni, non di limite, ma di programmazione territoriale per incentivare il recupero storico/paesaggistico/naturale. A oggi le aree contigue sono presenti solamente in tre parchi. Nel Parco di Portofino che ha chiesto e ottenuto la sospensione di parte delle stesse fino alla conversione in Parco Nazionale. In quello dell’Aveto dove comportano limitazioni venatorie e anche programmazione territoriale. In quello di Montemarcello Magra – Vara dove comportano una limitazione venatoria e anche urbanistica data la loro peculiarità.

4 – PARCO DEL FINALESE. Il Parco è entrato in discussione nel 1977, previsto dalla legge regionale 12/1995, all’art. 46. Dopo 12 sedute della Conferenza istitutiva fra il 2006 ed il gennaio 2010, non è mai stato istituito. Con la cancellazione dell’istituzione del Parco del Finalese viene semplicemente cancellato uno strumento attuativo obsoleto. Inoltre si evidenzia come il finalese sia stato in grado salvaguardate territorio e biodiversità, e anche di incentivare e attrarre turismo (in particolar modo escursionistico), senza l’istituzione del Parco.

La mancata istituzione del Parco non è avvenuta solamente per il mancato finanziamento, ma per importati criticità tecniche in termini di intesa e contiguità territoriale.

Con la cancellazione della previsione di istituire il Parco del Finalese, vengono eliminiate numerose problematiche gestionali di tutto il territorio. Con la cancellazione di questo strumento attuativo si risponderà alle esigenze di cinque aree protette liguri.Le aree protette di Bric Tana, Piana Crixia, Rio Torsero, Isola di Bergeggi e Isola Gallinara, sono in gestione provvisoria fin dal 1985, in quanto tale gestione era stata indicata provvisoria in attesa della realizzazione del Parco del Finalese. Con la cancellazione di oggi della previsione di istituire il Parco, queste aree protette potranno finalmente entrare in una fase di gestione ordinaria e risolvere numerose problematiche.


ALTRE NOVITÀ PREVISTE

Oltre al Piano Regionale della Aree Protette, come spiega l’assessore Mai, sono numerose le novità apportate dal ddl 210. “Sono tutti interventi che mirano a un maggiore coordinamento fra enti, alla riduzione dei costi, al sostegno ai Comuni e ai cittadini che vivono nei Parchi e nelle aree protette e alla promozione di questi territori”.

Le novità previste:

  • Realizzazione di funzioni associate coi Parchi e tra loro e i Comuni e la Regione Liguria.
  • Riforma della Comunità del Parco che dà maggior peso ai territori (in base anche alla superficie con cui contribuiscono al Parco).
  • Vengono aggiornate e semplificate le modalità di redazione del Piano del Parco e del Piano socio economico del Parco.
  • Viene data una priorità nei finanziamenti ai Parchi, ai Comuni e ai privati nel Parco. Le priorità riguardano in particolare:
  1. restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
  2. recupero dei nuclei abitati rurali;
  3. opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
  4. opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
  5. attività culturali nei campi di interesse del parco;
  6. agriturismo;
  7. attività sportive compatibili;
  8. strutture per l’utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.
  • Le attività agricole e forestali vengono riconosciute come un valore importante per la gestione del territorio delle Aree Protette (senza la presenza dell’uomo la nostra montagna ligure non esisterebbe). Inoltre, si promuove l’opportunità di far eseguire i lavori di manutenzione ambientale nel Parco alle imprese agricole del territorio, sfruttando la loro multifunzionalità.
  • Viene espressamente indicato il percorso normativo da seguire nel caso di istituzione di un Parco interregionale, con anche talune misure intermedie, quali il contratto di fiume o i protocolli d’intesa.
  • Promozione del marchio dei prodotti dei Parchi.
  • Vendita on-line dei prodotti dei Parchi.
  • Possibilità di inserire biglietti di ingresso o di introdurre tariffe per i servizi erogati dal Parco (ad esempio: per i parcheggi).
  • Vengono introdotti strumenti di supporto da parte della Regione ai Parchi per svolgere alcune attività in forma centralizzata e con un’economia di scala che ne riduca i costi (ad esempio: la formazione del personale).
  • Vengono definite meglio le casistiche per il commissariamento dell’ente.
  • Viene riformulata la norma sulla vigilanza facilitando la possibilità di avvalersi della vigilanza volontaria.