Il Consiglio Regionale ha approvato oggi il ddl 210 che riguarda il riordino complessivo della normativa regionale inerente i Parchi e le Aree Protette.
La legge riforma la normativa regionale in materia, eliminando situazione dubbie, obsolete o di contrasto normativo ed Ăš il punto di arrivo di un percorso condiviso: il ddl Ăš passato diverse volte Commissione e discusso con Enti Parco, Comuni e Associazioni. Ha accolto emendamenti presentati sia in Commissione sia in Consiglio da maggioranza e minoranza, nonchĂ© segnalazioni e osservazioni di varia provenienza: una legge aperta e completa che Ăš arrivata oggi al traguardo dellâapprovazione dopo un percorso durato piĂč di sei mesi.
CONFINI PARCHI:Â Sono 540 gli ettari di riduzione dei confini dei Parchi Antola, Aveto e Alpi Liguri.
AREE CONTIGUE:Â Il ddl 210 non entra nel merito delle Aree Contigue.
PARCO DEL FINALESE:Â Con la cancellazione di uno strumento attuativo obsoleto e mai realizzato, 5 Aree Protette passeranno dalla gestione provvisoria (in essere dal 1985), alla gestione ordinaria.
AREE PROTETTE:Â Non viene cancellata nessuna tutela. Alle Aree Protette previste dalla Provincia di Savona, viene tolta la dicitura di Aree Protette regionali in quanto non rispettano i parametri minimi di legge. Gran parte di queste aree rientrano anche nei SIC.
ALTRE NOVITĂ:Â Sono istituite importanti novitĂ tra cui nuovi strumenti amministrativi per i Parchi e un coordinamento regionale per le Aree Protette.
Si precisa che il ddl 210 non entra nel merito dei confini del Parco di Portofino, nĂ© come Parco Regionale, nĂ© nella previsione di Parco Nazionale, e nemmeno riguarda la gestione dei siti rete natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS). Inoltre la legge non riguarda in alcun modo il Parco Regionale di Montemarcello Magra â Vara.
1 – CONFINI DEI PARCHI. Con lâapprovazione di oggi i confini dei Parchi saranno certi e ridefiniti secondo le esigenze segnalate dal territorio. Il ddl 210 prevede lâistituzione per legge regionale dei confini dei Parchi Antola, Aveto e Beigua. I confini di questi Parchi erano regolati con delibera dellâEnte Parco di concerto con i Comuni che sono comunque giĂ rappresentati nellâEnte. Tale delibera veniva trasmessa alla Regione che poteva approvarla dâintesa in Consiglio o rigettare la richiesta con motivazioni. Oggi lâunica differenza Ăš che a essere modificato con delibera dellâEnte Parco e poi approvata dal Consiglio Regionale, non Ăš piĂč un atto amministrativo, ma una legge regionale: quindi un strumento piĂč certo e chiaro. Questo sistema giĂ vale per i Parchi regionali come quelli di Portofino e Alpi Liguri. Dimostrazione ne Ăš il fatto che il ddl 210 prevede anche una variazione dei confini proprio del Parco delle Alpi Liguri.
Sono stati cambiati i confini di quattro Parchi regionali per rispondere a quanto richiesto dagli stessi Enti Parco e da tutto il territorio. Le variazioni dei confini non rappresentano un mero taglio, ma una rimodulazione complessiva indicata in molti casi dagli stessi Enti Parco su specifiche criticitĂ . Non si tratta di mille ettari ma di 540, il 2,39% dei quattro Parchi. La Regione Liguria ha accolto tali richieste seguendo il principio di sussidiarietĂ del controllo del territorio. Nello specifico del Parco dellâAntola, Ăš stata data una risposta alle richieste di circa 10 Comuni e del territorio in generale, che chiedevano la risoluzione di numerose situazione di conflitto sui confini esistenti fin dallâistituzione del Parco nel 2001.
PARCHI | PIANI 2001 | DDL 210 | VAR. | VAR. N. | VAR. % |
Alpi Liguri* | 6.035,99 | 5.976,54 | diminuzione | -59,45 | -0,98% |
Antola | 4.837,64 | 4.401,11 | diminuzione | -436,53 | -9,02% |
Aveto | 3.018,77 | 2.966,07 | diminuzione | -52,70 | -1,75% |
Beigua | 8.715,03 | 8.723,16 | aumento | +8,13 | +0,09% |
Totali | 22.607,43 | 22.066,88 | Â | -540,55 | -2,39% |
* Modifica dei confini giĂ istituiti con legge regionale 34/2007.
** Valori assoluti in ettari.
*** I valori a âPiani 2001â rappresentano lâestensione dei Parchi prima della presente legge.
Chiarito anche il mancato ingresso del Comune di Urbe nellâEnte Parco del Beigua. Non si Ăš realizzato per lâesigenza di affrontare ulteriori approfondimenti sulle tipicitĂ del territorio da annettere. Si Ăš scelto di proseguire con il riordino della normativa sui Parchi e Aree Protette della Liguria, rinviando la discussione sulla questione specifica al dopo approvazione del ddl 210.
2 – AREE PROTETTE. Il ddl 210 prevede la cancellazione non di 42 aree protette, ma della denominazione di aree protette regionali, come previsto dalla legge.
Nessuna Area Protetta Ăš stata cancellata, ma si Ăš proceduto a un necessario riordino amministrativo di aree che, fra le altre cose, non rispettavano gli standard minimi di legge per essere identificate come Aree Naturali Protette regionali. Questa scelta Ăš stata fatta perchĂ© tali aree protette non hanno mai visto la loro reale attuazione. Le 42 aree protette sono contenute nel PTCP del 2005 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Savona. Sono diventate aree protette di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 12/1995 (Riordino delle aree protette). Rappresentano un sistema di valorizzazione delle risorse storico paesaggistiche e ambientali e sono di mero indirizzo al fine della redazione da parte dei Comuni dei piani urbanistici. In questo senso Ăš il PTCP (di adozione della Provincia) a prevedere limitazioni in senso edilizio e in senso di salvaguardia della biodiversitĂ , e non la Regione Liguria. Per questa ragione il ddl 210 non ha nessuna potestĂ per modificare o rimuovere queste aree protette. In altre parole ciĂČ che viene soppresso Ăš soltanto una qualificazione di Area Naturale Protetta Regionale, di cui non rispettano gli standard minimi operativi.
In merito alle Aree protette del Savonese, gran parte di queste aree protette (17.494,09 ettari su 22.653,05) sono state incluse nei SIC (Siti di Interesse Comunitario) della rete natura 2000 con cui si Ú dato attuazione alle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) secondo la Direttiva comunitaria Habitat 92/43 CE. Da allora sono oggetto della tutela prevista in generale dalla legge regionale 28/2009 (tutela della biodiversità ) e oggi, nello specifico, dalle misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale nella presente legislatura.
In breve non viene creata nessuna confusione o limbo normativo, ma anzi viene fatta chiarezza tra differenti strumenti normativi che si sono sovrapposti nel tempo e talvolta hanno creato difficoltà interpretative sulle norme a cui fare riferimento. Inoltre non viene rimossa o ridotta nessuna tutela paesaggistica e ambientale.
Con lâapprovazione del ddl 210 arriva anche un coordinamento regionale per le Aree Protette e i Parchi. VerrĂ istituito il Sistema delle Aree Protette Regionali, intese in senso ampio, quindi anche i Parchi, che possa coordinare lâazione in tutte queste aree, per dare delle prioritĂ comuni e allineare la gestione. Vengono istituite la Conferenza del sistema regionale e la Conferenza dei direttori dei Parchi e viene anche istituito il Piano regionale delle aree protette. Il Presidente o lâAssessore competente di ogni Conferenza la convocherĂ almeno una volta allâanno e questo permetterĂ di dare risposte puntuali al territorio che avrĂ un luogo ufficiale di confronto.
3 – AREE CONTIGUE. Il ddl 210 non entra nel merito delle aree contigue. Queste saranno discusse nei Piani dei Parchi che sono entrati in discussione nella Commissione IV. Il ddl prevede solamente la futura adozione dei Piani dei Parchi che sono in discussione e per i quali Ăš in itinere il confronto con gli Enti Parco. Quindi le aree contigue non vengono decise unilateralmente dalla Regione, ma vengono proposte dagli Enti Parco con delibera. Questa delibera viene trasmessa alla Regione che puĂČ approvarla dâintesa in Consiglio o rigettare la richiesta con motivazioni.
Le aree contigue non comportano nessun limite in termini edilizi se non in casi particolari dovuti alle specificitĂ del territorio. In Liguria ciĂČ avviene solo per Montemarcello Magra â Vara. Di norma le Aree Contigue comportano solamente una limitazione venatoria. Nellâarea possono cacciare solamente cacciatori residenti nei Comuni del Parco. In aggiunta le aree contigue possono contenere delle prescrizioni, non di limite, ma di programmazione territoriale per incentivare il recupero storico/paesaggistico/naturale. A oggi le aree contigue sono presenti solamente in tre parchi. Nel Parco di Portofino che ha chiesto e ottenuto la sospensione di parte delle stesse fino alla conversione in Parco Nazionale. In quello dellâAveto dove comportano limitazioni venatorie e anche programmazione territoriale. In quello di Montemarcello Magra â Vara dove comportano una limitazione venatoria e anche urbanistica data la loro peculiaritĂ .
4 – PARCO DEL FINALESE. Il Parco Ăš entrato in discussione nel 1977, previsto dalla legge regionale 12/1995, all’art. 46. Dopo 12 sedute della Conferenza istitutiva fra il 2006 ed il gennaio 2010, non Ăš mai stato istituito. Con la cancellazione dellâistituzione del Parco del Finalese viene semplicemente cancellato uno strumento attuativo obsoleto. Inoltre si evidenzia come il finalese sia stato in grado salvaguardate territorio e biodiversitĂ , e anche di incentivare e attrarre turismo (in particolar modo escursionistico), senza lâistituzione del Parco.
La mancata istituzione del Parco non Ú avvenuta solamente per il mancato finanziamento, ma per importati criticità tecniche in termini di intesa e contiguità territoriale.
Con la cancellazione della previsione di istituire il Parco del Finalese, vengono eliminiate numerose problematiche gestionali di tutto il territorio. Con la cancellazione di questo strumento attuativo si risponderĂ alle esigenze di cinque aree protette liguri.Le aree protette di Bric Tana, Piana Crixia, Rio Torsero, Isola di Bergeggi e Isola Gallinara, sono in gestione provvisoria fin dal 1985, in quanto tale gestione era stata indicata provvisoria in attesa della realizzazione del Parco del Finalese. Con la cancellazione di oggi della previsione di istituire il Parco, queste aree protette potranno finalmente entrare in una fase di gestione ordinaria e risolvere numerose problematiche.
ALTRE NOVITĂ PREVISTE
Oltre al Piano Regionale della Aree Protette, come spiega lâassessore Mai, sono numerose le novitĂ apportate dal ddl 210. âSono tutti interventi che mirano a un maggiore coordinamento fra enti, alla riduzione dei costi, al sostegno ai Comuni e ai cittadini che vivono nei Parchi e nelle aree protette e alla promozione di questi territoriâ.
Le novitĂ previste:
- Realizzazione di funzioni associate coi Parchi e tra loro e i Comuni e la Regione Liguria.
- Riforma della ComunitĂ del Parco che dĂ maggior peso ai territori (in base anche alla superficie con cui contribuiscono al Parco).
- Vengono aggiornate e semplificate le modalitĂ di redazione del Piano del Parco e del Piano socio economico del Parco.
- Viene data una prioritĂ nei finanziamenti ai Parchi, ai Comuni e ai privati nel Parco. Le prioritĂ riguardano in particolare:
- restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- recupero dei nuclei abitati rurali;
- opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivitĂ agricole e forestali;
- attivitĂ culturali nei campi di interesse del parco;
- agriturismo;
- attivitĂ sportive compatibili;
- strutture per lâutilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonchĂ© interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.
- Le attivitĂ agricole e forestali vengono riconosciute come un valore importante per la gestione del territorio delle Aree Protette (senza la presenza dellâuomo la nostra montagna ligure non esisterebbe). Inoltre, si promuove lâopportunitĂ di far eseguire i lavori di manutenzione ambientale nel Parco alle imprese agricole del territorio, sfruttando la loro multifunzionalitĂ .
- Viene espressamente indicato il percorso normativo da seguire nel caso di istituzione di un Parco interregionale, con anche talune misure intermedie, quali il contratto di fiume o i protocolli dâintesa.
- Promozione del marchio dei prodotti dei Parchi.
- Vendita on-line dei prodotti dei Parchi.
- PossibilitĂ di inserire biglietti di ingresso o di introdurre tariffe per i servizi erogati dal Parco (ad esempio: per i parcheggi).
- Vengono introdotti strumenti di supporto da parte della Regione ai Parchi per svolgere alcune attivitĂ in forma centralizzata e con unâeconomia di scala che ne riduca i costi (ad esempio: la formazione del personale).
- Vengono definite meglio le casistiche per il commissariamento dellâente.
- Viene riformulata la norma sulla vigilanza facilitando la possibilitĂ di avvalersi della vigilanza volontaria.