Sulla TARI il Consiglio di Stato dĂ ragione alla posizione di Cia – Agricoltori Italiani. Ora i Comuni devono modificare gli attuali regolamenti e formulare una tariffa ad hoc per gli agriturismi, giustamente proporzionata alla loro capacitĂ contributiva e connessa alla reale produzione di rifiuti.
“Il danno economico che subiscono gli agriturismi non solo ad Imperia, ma nell’intera regione, Ăš insopportabile”, interviene la Cia.
La recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1162 del 19 febbraio 2019) ha rilevato che i rifiuti dell’attivitĂ agrituristica non possono essere considerati rifiuti agricoli al pari di quelli da attivitĂ propriamente agricole trattandosi invece di rifiuti di tipo urbano, per cui anche le attivitĂ agrituristiche restano assoggettate alla Tari e non possono richiedere l’esenzione. Ma ha altresĂŹ sancito che vi Ăš una necessaria differenziazione, tipologica e quantitativa, tra l’attivitĂ agrituristica e l’attivitĂ commerciale.
L’attivitĂ agrituristica non puĂČ essere assimilata a quella alberghiera e pertanto anche la tariffa applicata con la Tari non puĂČ essere la stessa.
I giudici hanno ricordato come le attivitĂ di ricezione ed ospitalitĂ esercitate da imprenditori agricoli siano connesse all’attivitĂ agricola principale ai sensi della legge quadro sull’agriturismo, contrariamente agli alberghi. L’esercizio dell’impresa agricola Ăš unico e inscindibile dall’attivitĂ agrituristica che per nessuna ragione puĂČ essere scissa da quella agricola.
L’agriturismo, a differenza delle altre strutture, Ăš soggetto a restrizioni e condizioni di esercizio uniche, tra cui un limite nei giorni di apertura e nel numero di pasti o presenze complessive annue, il che significa una diversa capacitĂ contributiva rispetto agli alberghi.
La stessa produzione di rifiuti Ăš diversa: per le attivitĂ dell’impresa agrituristica Ăš obbligatorio l’utilizzo esclusivo di prodotti propri o delle aziende del territorio, con una considerevole riduzione di imballaggi e di rifiuti.
I giudici hanno rilevato che il Comune chiamato in giudizio avrebbe dovuto formulare una tariffa realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell’attivitĂ ed all’effettiva capacitĂ di produzione per quantitĂ e qualitĂ dei rifiuti: pertanto, il mero utilizzo del metodo normalizzato per formulare le tariffe della Tari non basta a comprendere la particolare forma di attivitĂ dell’agriturismo, che non puĂČ essere qualificata semplicemente come “utenza non domestica”.
Continua la Cia: “Alla luce di quanto riconosciuto nella citata sentenza invitiamo le pubbliche amministrazioni a modificare l’attuale regolamento comunale e a formulare una tariffa ad hoc per gli agriturismi, giustamente proporzionata alla loro capacitĂ contributiva e connessa alla reale produzione di rifiuti”.
La Cia ha giĂ provveduto, nel mese di giugno, ad inviare ai vari sindaci una lettera e la sentenza, e molto presto avvierĂ degli incontri di persona con i Sindaci della zona sperando in un riscontro positivo.