[beevideoplayersingle videourl=”https://vimeo.com/262384070″]È passato in Giunta il cosiddetto “Decreto Minniti” che permette l’applicazione del Daspo Urbano, un mezzo efficace che permette le forze dell’ordine di collaborare con le amministrazioni, fornendo un mezzo concreto per combattere il degrado e comportamenti contro il quieto vivere civili come l’ubriachezza molesta, l’abusivismo, il vandalismo, i bivacchi, la prostituzione, l’accattonaggio molesto e molto altro.

In sintesi il Daspo Urbano permette di allontanare per 48 ore i soggetti colpevoli di questi comportamenti dalle aree individuate dal Comune. La pena si aggrava per i recidivi fino, eventualmente, al foglio di via.

Lo strumento è stato presentato oggi in una conferenza stampa a Palazzo Bellevue alla quale hanno partecipato il sindaco Alberto Biancheri, il presidente del consiglio comunale Alessandro il Grande, il Comandante di Polizia Municipale Claudio Frattarola, il vice Questore Maurizio Stefanizzi ed il Capitano dei Carabinieri Mario Boccucci.

“Dopo la realizzazione del capillare sistema di videosorveglianza cittadino che si sta evidenziando come un importante strumento ausiliare in mano alle Forze dell’Ordine per risolvere alcuni casi di microcriminalità, come giustamente rimarcato anche dai recenti articoli della stampa, quello di oggi è un altro passaggio importante sul fronte della sicurezza urbana,” commenta il sindaco Alberto Biancheri.

Il Daspo Urbano dovrebbe passare ed essere approvato in Consiglio comunale entro il 10 aprile.

Due importanti novità, sempre nel campo della sicurezza, sono: l’acquisto e l’installazione di cinque nuove telecamere da posizionare il luoghi strategici, e l’incremento dell’organico della Polizia Municipale che entro settembre potrà contare su cinque nuovi agenti e un funzionario in più.

Di seguito tutte le specifiche del regolamento.

 

 

DASPO URBANO

I seguenti comportamenti vietati, oltre alla violazione stabilita per norma, comporteranno l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l’allontanamento dal posto per 48 ore.

Venditore abusivo (art. 29 – D.lgs 114/98)

Ubriachezza (c.p. 688)

Atti contrari alla pubblica decenza (c.p. 726)

Parcheggiatore abusivo (art. 7 C.d.S.)

 

Tutti i comportamenti vietati e gli illeciti che saranno punibili anche con il Daspo urbano si possono racchiudere nelle seguenti principali casistiche:

 

  • abusivismo commerciale
  • atti contrari alla pubblica decenza
  • vandalismo
  • bivacchi
  • accattonaggio molesto
  • prostituzione di strada

 

Di seguito i comportamenti vietati:

  • imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati: rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, attaccare adesivi o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, dissuasori, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d’arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità
  • compiere presso le fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio
  • immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio
  • sedersi o sdraiarsi per terra nella strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi
  • bivaccare o abbandonare rifiuti o lasciare incustoditi effetti o altro materiale
  • occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla sosta e alla fermata dei veicoli di persone diversamente abili, nonché impedire l’utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche
  • sdraiarsi su panchine e sedili e insudiciare in qualunque modo i medesimi
  • sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto e di cultura o destinati alla memoria dei defunti, nei parchi e nei giardini pubblici
  • campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su luoghi pubblici non espressamente destinato a tale uso compiere, in luogo pubblico o in vista dalla pubblica via, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano arrecare pericolo od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati
  • imbrattare o alterare le acque delle fontane e delle vasche pubbliche o lavare nelle stesse indumenti o biancheria
  • gettare sul suolo pubblico qualsiasi cosa per disfarsene

(art. 7, comma 1, lettere b), c), k), 1), m), n), q), s), y) e z) e art. 9, lett. c), d) e h) del reg. P.U.)

Ai comportamenti vietati già previsti dal Decreto Minniti, punibili con sanzioni amministrative, sono stati inseriti i seguenti articoli:

Art. 7 ter

Accattonaggio molesto

Fatte salve le fattispecie di rilevanza penale l’accattonaggio è vietato in tutte quelle situazioni in cui, per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo con cui si svolge, costituisce una forma eccessiva di costrizione e di intimidazione per la persona alla quale viene rivolta la richiesta di denaro, particolarmente se si tratta di persone anziane, o costituisce una eccessiva offesa alla pubblica decenza

Art. 7 quater

Prostituzione di strada

Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:

  • di porre in essere comportamenti diretti ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità; di richiedere informazioni finalizzate a concordare prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a)
  • per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a).

Articolo 7

(integrazione comma 1)

  1. y) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese, dei luoghi di culto e di cultura o destinati alla memoria dei defunti, nei parchi e nei giardini pubblici
  2. z) campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su luoghi pubblici non espressamente destinato a tale uso

Tutte sanzionate con pena pecuniaria da € 25.00 a € 150.00

 

L’applicazione del Decreto Minniti sarà prevista nei seguenti luoghi:

  • nelle aree interne, nelle infrastrutture e relative pertinenze ferroviarie, marittime e di trasporto pubblico locale (art. 9 D.L.)
  • nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche
  • nel raggio di cento metri dagli ingressi dei plessi scolastici, di ogni ordine e grado
  • nella zona portuale: c.so Trento Trieste, c.so Salvo d’Acquisto, c.so N. Sauro, Pian di Nave, via Vittorio Veneto, l.re I. Calvino, p.le Dapporto e molo vecchio
  • negli spazi coperti e scoperti del Palafiori di c.so Garibaldi
  • nel centro cittadino: via Matteotti, via Palazzo, piazza Colombo, via Garibaldi e traverse
  • nella zona del Casinò: pertinenze della casa da gioco, c.so Imperatrice e c.so degli Inglesi
  • nelle aree del mercato annonario e nel mercato ambulante del martedì e del sabato, durante l’attività commerciale
  • agli ingressi delle chiese
  • nelle piazze pedonali di San Siro e del monumento a Siro A. Carli
  • sul percorso e nelle pertinenze della pista ciclabile
  • nel centro storico della Pigna

(art. 7 bis Reg. P.U.)

Copia del provvedimento sanzionatorio è trasmessa con immediatezza al Questore e, contestualmente, viene mandata una segnalazione ai Servizi Sociali competenti in base al luogo di residenza del trasgressore.

Nei casi di reiterazione delle condotte, il Questore, qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre il divieto di accesso ad una o più aree per un periodo non superiore a sei mesi.