[beevideoplayersingle videourl=”https://vimeo.com/257903623″]“A seguito dell’entrata in vigore della Legge del 31 gennaio 2018, all’ufficio di stato civile del nostro Comune è possibile depositare la dichiarazione delle disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico). Nel rispettare le opinioni e i sentimenti di tutti, pensiamo che sia tra i compiti di un ente pubblico garantire ai cittadini la possibilità di formalizzare la propria dichiarazione riguardo ai trattamenti sanitari che desiderano accettare o rifiutare. Si sta consolidando una nuova e crescente consapevolezza su questi temi e questo è un modo per ampliare la sfera di libertà e, allo stesso tempo, tutelare la dignità di tutti”.

Così l’Assessore alle politiche sociali e servizi alla persona Costanza Pireri in riferimento alla dichiarazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT, testamento biologico) che potrà essere consegnata all’ufficio di stato civile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 previo appuntamento (tel. 0184/592574).

 

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

 

Che cosa sono

La legge 22 dicembre n. 219, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, dispone che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Ai fini della Legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici

 

Chi può esprimerle

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere

 

Come si esprimono

  1. per atto pubblico (atto redatto da un notaio)
  2. per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio)
  3. per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio di stato civile del proprio comune di residenza
  4. presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.

 

Fiduciario

La Legge consente (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio testamento biologico, indichi un fiduciario (persona maggiorenne e capace di intendere e di volere), che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che e’ allegato alle DAT. Al fiduciario e’ rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che e’ comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

 

Come depositare le DAT nel Comune di Sanremo

Requisiti

  1. Maggiorenne
  2. Capace di intendere e volere
  3. Residente nel comune di Sanremo

 

Modalità

Il cittadino può depositare le DAT all’ufficio di stato civile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 previo appuntamento. (tel. 0184/592574).

Il cittadino dovrà presentarsi munito di:

  1. Diposizioni anticipate di trattamento contenenti (è possibile utilizzare il modello allegato):
    • i dati del soggetto interessato/dichiarante;
    • la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari;
    • i dati del fiduciario

Il documento deve essere sottoscritto con firma autografa dal dichiarante e sottoscritto dall’eventuale fiduciario  per accettazione e copia ricevuta.

 

  1. Carta identità e codice fiscale del dichiarante ed eventuale fiduciario;
  2. Busta sul quale devono essere riportati:
    • dicitura “disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di _______________
    • dati (nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza) del dichiarante
    • dati del fiduciario

La busta verrà chiusa solamente una volta verificati i requisiti previsti dalla Legge 219/2017 e la circolare del Ministero dell’Interno 1/2018. Sulla busta verrà apposto timbro di arrivo ed il numero progressivo di archiviazione.

 

L’ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla.

Per informazioni e modalità di compilazione si rimanda alla Legge 219/2017 ed alle diverse associazioni presenti sul territorio nazionale.

L’ufficio di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune di Sanremo, recanti la sua firma autografa.

L’ufficio non è legittimato a ricevere le DAT da disponenti non residenti. Le DAT vengono conservate a cura del Comune ed il nominativo dell’interessato/dichiarante viene iscritto in apposito registro informatico e cartaceo, che tuttavia non è collegato ad alcun fascicolo elettronico sanitario.

 

Ad oggi il Registro non è pubblico: si attendono i decreti attuativi previsti dalla legge per collegare i Comuni al Servizio sanitario nazionale.

All’interessato/dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia delle DAT eventualmente presentate dal disponente ed allo stesso riconsegnate,trattenendo l’originale.

Durata 

La legge non prevede un termine massimo di durata degli effetti delle Dat. Il dichiarante è libero, ovviamente, di stabilire che le sue dichiarazioni abbiano effetto per un determinato tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle, se esprimerne diverse rispetto a quelle iniziali o se non esprimerne affatto.

 

Chi ha già sottoscritto un testamento biologico prima della legge 219/2017

Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima Legge.