antenna 5g sanremo

In risposta alle rimostranze da parte di vari comitati sorti nell’ultimo periodo di installazione delle antenne di telefonia mobile il Comune di Sanremo non è rimasto affatto insensibile ma ha preso seriamente in considerazione le problematiche sollevate dai privati, muovendosi nelle maglie strette di un tessuto normativo sbilanciato a favore degli operatori di telecomunicazioni.

Gli uffici si sono prontamente attivati al fine di individuare, pur con una facoltà decisionale limitata, un punto di equilibrio tra il corretto sviluppo tecnologico del Paese e la salvaguardia di altrettanto pregnanti interessi pubblici correlati in primis alla salute delle persone, al territorio, all’ambiente, al paesaggio.

A tal fine si era previsto con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 29 luglio 2022 la sospensione di tutte le nuove istanze di autorizzazione ex art. 44 del D.lgs. 259/2003, e ss.mm.ii., in attesa dell’approvazione del “Piano Antenne”, per un periodo di 8 mesi dalla data di adozione della stessa deliberazione consiliare.

Già in forza di quel provvedimento non sarebbe stato possibile installare l’antenna che oggi è comprensibilmente contestata dai residenti di Coldirodi, poiché si sarebbe dovuto adottare la soluzione della coubicazione venendo in rilievo una distanza inferiore a 100 mt.

Detta delibera consiliare, tuttavia, è stata sospesa dal TAR Liguria con ordinanza cautelare n° 233/2022 su ricorso promosso dal gestore di telefonia mobile contro il provvedimento di sospensione della propria domanda di autorizzazione.

A seguito di questa pronuncia del giudice gli uffici sono stati obbligati a dar seguito alla procedura amministrativa che è poi sfociata nell’adozione del titolo abilitativo oggi contestato dai residenti.

Sempre in un’ottica di tutela delle istanze manifestate dai comitati, e più in generale in una prospettiva di protezione delle esigenze dalla collettività, l’amministrazione se n’è fatta carico introducendo delle norme nel “Piano delle Antenne”, ora in fase di approvazione, che sono finalizzate anche a intervenire su realtà già esistenti.

In particolare si fa riferimento all’art. 4, co.1, lett. a), il quale prevede la pratica della “coubicazione” – già prevista nella deliberazione consiliare poi sospesa dal TAR Liguria – per le postazioni già occupate da impianti per la telefonia mobile alla data di decorrenza del Regolamento, la quale deve essere considerata obbligatoriamente quando, entro un raggio di 150 mt, siano presenti altre postazioni radio base.

In questa prospettiva di tutela si collocano altre disposizioni tra cui l’art. 12, che introduce azioni di risanamento.