spiaggia sanremo

Da oggi a Sanremo le strutture balneari: “…che intendono esercitare in termini completi possono farlo in applicazione all’ordinanza di sicurezza balneare“, firmata in questi minuti dal dirigente di settore Giambattista Miceli.

Per farlo andranno applicate una serie di regole elencate nella suddetta ordinanza, pubblicata questo pomeriggio sull’albo pretorio della città dei fiori. Nel dettaglio si tratta di sei articoli a partire da quello relativo alla durata della stagione balneare: “La stagione balneare inizia il 3 giugno e termina il 30 settembre. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate e le spiagge asservite a strutture ricettive devono necessariamente essere aperte e funzionanti nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, precisando che con l’apertura della struttura balneare i titolari dovranno attenersi a quanto disposto dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/2018″.

Si passa poi all’articolo 2 dedicato all’esposizione dell’ordinanza e della cartellonistica informativa: “In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza e adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

Il terzo articolo è quello relativo alle prescrizioni per l’uso delle spiagge – divieti: “Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, al fine di evitare assembramenti di persone, è vietato:
– praticare, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio acqueo antistante l’arenile, attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Sono consentiti esclusivamente sport individuali in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua ( es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) purché vengano rispettate le misure di distanziamento interpersonale
– installare giochi e/o attrezzature per bambini;
– posizionare nello specchio acqueo antistante l’arenile piattaforme di sosta per bagnanti ;
– organizzare manifestazioni che possano creare assembramenti

L’articolo 4 è per la disciplina delle aree delle strutture balneari in concessione: (stabilimenti / spiagge asservite / spiagge libere attrezzate).
I concessionari/gestori dovranno:

  1. predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  • far accompagnare i clienti all’ombrellone da personale adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
  • rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti della struttura balneare;
  • privilegiare l’accesso alle strutture balneari tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14gg;
  • impedire l’accesso alle persone con temperatura corporea > 37,5 °C qualora il concessionario/gestore decida di effettuare tale rilevamento all’ingresso;
  • il personale presente alla postazione dedicata alla cassa dovrà indossare la mascherina ed avere a disposizione gel igienizzante per le mani; tale obbligo può essere derogato solo se la postazione è dotata di barriera fisica;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
  • riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla struttura in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile dovranno essere organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita
  • assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
  • garantire una distanza di almeno 1,5 m. tra le attrezzature da spiaggia (lettini/sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone
  • effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto;
  • effettuare la disinfezione delle attrezzature, come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc., ad ogni cambio di persona o nucleo familiare . In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
  • nelle strutture dotate di esercizio pubblico di somministrazione, dovranno essere osservate anche le specifiche ulteriori linee di indirizzo ministeriali e/o regionali vigenti;

Il quinto articolo è dedicato alla disciplina delle spiagge libere: “A partire dal 3 giugno 2020 nelle spiagge libere verrà posizionata idonea cartellonistica, comportamentali, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, atta a fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sulle prescrizioni.
I fruitori dovranno:

  • mantenere un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² circa per ogni postazione
  • in mancanza di sistemi di ombreggio, garantire una distanza di almeno 1,5 mt. tra gli asciugamani e/o le attrezzature da spiaggia (lettini/sedie a sdraio)

L’articolo 6, conclusivo, racchiude le disposizioni finali:

  1. La presente ordinanza integra e sostituisce solo per le parti in contrasto, la precedente n.158 del 17.04.2018 ed entra in vigore dalla data di adozione.
  • La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
  • I concessionari/gestori e gli utenti in genere sono tenuti alla rigorosa osservanza della presente disciplina e di quella contenuta nell’ordinanza di sicurezza balneare emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo.
  • Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
  • Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente disciplina.