Con ogni probabilità già nella giornata di oggi alcune regioni potrebbero cambiare ‘colore’. Si è riunita ieri infatti la cabina di regia nazionale sul Covid per valutare i nuovi dati inviati.

Tra i candidati a un cambio c’è anche la Liguria che rischia di passare dal giallo all’arancione; la fascia intermedia che prevedrebbe un inasprimento delle misure restrittive rispetto a quelle attuali.

Stando a quanto si apprende ci sarebbero alcuni dubbi sui primi dati riguardanti la pandemia inviati da Genova a Roma. La Procura ha infatti aperto un fascicolo per verificare la corrispondenza dei dati sulla base dei quali è stato deciso di inserire la Liguria nella fascia gialla.

Al riguardo ieri il governatore Toti ha dichiarato: “Non è una gara a chi è più bravo, non è il Risiko e non è una classifica per promuovere o bocciare chi è giallo o rosso. Oggi la Liguria è nella fascia gialla perché è stata classificata così dal governo sulla base di indicatori che mi indigno se qualcuno mette in discussione: i nostri professionisti che da mesi mandano i dati a Roma lavorano con serietà, abnegazione e coscienza. Nessuno può mettere in discussione quel lavoro e non lo fanno neppure il ministero e l’Istituto Superiore di Sanità: abbiamo ricevuto il report 25 che dice le stesse cose del precedente, su cui è stata effettuata la classificazione. Anzi, l’ultimo report dice una cosa in più, che tutti i nostri dati sono di qualità verde, quindi ottimi, affidabili e di qualità. Per questo – ha aggiunto Toti – coerentemente al fatto che i dati sono analoghi nei due report, mi aspetto che la Liguria, se era gialla ieri, rimanga gialla anche domani”.

Le altre regioni sulle quali pende la spada di Damocle ‘arancione’, se non addirittura ‘rossa’, sono la Campania, la Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto e il Lazio.

Nell’attesa di avere un responso certo, ecco quali sarebbero le nuove regole in caso la Liguria passasse al colore arancione o rosso.

ARANCIONE (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto):

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ROSSO (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto)

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona come centri estetici ma rimarranno aperti i parrucchieri.
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.