Ă stato firmato ieri sera, dopo l’annuncio di sabato del premier Giuseppe Conte, il nuovo decreto restrittivo che individua le attivitĂ essenziali che potranno continuare a rimanere aperte nonostante l’emergenza coronavirus.
Il decreto Ăš in vigore dalla giornata di oggi e darĂ spazio alle aziende obbligate a chiudere di farlo fino a mercoledĂŹ 25 marzo. Rimangono aperti 80 diversi filoni di attivitĂ ritenuti essenziali per il Paese, elencate in un allegato al decreto.
Questo quanto decretato dal dpcm 22 marzo:
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospese tutte le attivitĂ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivitĂ professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivitĂ commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 puĂČ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) Ăš fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole: âE’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenzaâ sono soppresse;
c) le attivitĂ produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalitĂ a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attivitĂ che sono funzionali ad assicurare la continuitĂ delle filiere delle attivitĂ di cui all’allegato 1, nonchĂ© dei servizi di pubblica utilitĂ e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove Ăš ubicata l’attivitĂ produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivitĂ consentite; il Prefetto puĂČ sospendere le predette attivitĂ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivitĂ , essa Ăš legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attivitĂ che erogano servizi di pubblica utilitĂ , nonchĂ© servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonchĂ© dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalitĂ da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) Ăš sempre consentita l’attivitĂ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonchĂ© di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresĂŹ consentita ogni attivitĂ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
g) sono consentite le attivitĂ degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove Ăš ubicata l’attivitĂ produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puĂČ sospendere le predette attivitĂ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivitĂ , essa Ăš legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non Ăš soggetta a comunicazione l’attivitĂ dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attivitĂ dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonchĂ© le altre attivitĂ di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivitĂ produttive.
2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attivitĂ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attivitĂ sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivitĂ necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.








