concessioni imperia

La battaglia fra l’AutoritĂ  Antitrust e il Comune di Imperia per le gare relative alle concessioni demaniali di spiagge e dehors per attivitĂ  turistiche non ancora finita. Il Consiglio di Stato ha infatti disposto il rinvio della pratica al Tar della Liguria. La camera di consiglio si Ăš tenuta a Roma il 14 aprile scorso, con l’intervento dei magistrati: Marco Lipari, presidente – Daniela Di Carlo, consigliere – Angela Rotondano, consigliere estensore – Pietro De Berardinis, consigliere – Laura Marzano, consigliere. La sentenza Ăš stata pubblicata ufficialmente soltanto oggi.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato era stato avanzato lo scorso anno dalla AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato, contro il Comune di Imperia e le societĂ  coinvolte per contrastare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria del 2 settembre 2025, che aveva respinto l’istanza di annullamento delle delibere comunali relative alle proroghe delle concessioni e alle gare per le stesse.

Secondo l’Antitrust infatti il Comune di Imperia avrebbe violato “le norme e i principi concorrenziali” e “la normativa euro unitaria a tutela della libera concorrenza”. Precisamente, l’AutoritĂ  ha sostenuto che “il Comune avrebbe dovuto disapplicare l’estensione legislativa automatica delle concessioni e bandire procedure di gara imparziali e trasparenti“.

Come ricordato nella sentenza del Consiglio di Stato, “in particolare, l’AutoritĂ  ha dedotto l’esistenza di plurime criticitĂ  concorrenziali nelle modalitĂ  di svolgimento delle procedure selettive indette dal Comune, che disattenderebbero i principi di trasparenza, imparzialitĂ  e non discriminazione, ostacolando l’effettivo confronto concorrenziale mediante condizioni volte a favorire i concessionari uscenti“.

Il Comune di Imperia si ù costituito in giudizio ed ha spiegato una serie di eccezioni pregiudiziali. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del fatto che “gli atti originariamente gravati hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2024 e, nelle more del processo, il Comune di Imperia ha dato corso alle procedure comparative per l’assentimento delle concessioni demaniali marittime”. Quanto poi ai motivi aggiunti, il Tar ha ritenuto insussistenti i requisiti del ricorso cumulativo avverso le quattro delibere ed ha sancito l’inammissibilità dell’atto giudiziale, richiamando il principio secondo cui il ricorso cumulativo avverso una pluralità di provvedimenti “ù ammissibile in via eccezionale esclusivamente quando tra gli stessi sia ravvisabile una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, tale da giustificare un unico processo”.

Per il Consiglio di Stato, “contrariamente a quanto assume l’AutoritĂ  appellante, il suo interesse ad agire – funzionale al conseguimento del bene della vita alla corretta applicazione del principio concorrenziale in questa materia – non Ăš piĂč in concreto neanche pregiudicato dai provvedimenti originariamente impugnati, essendo superata la previsione, lesiva di tale interesse, con cui l’amministrazione comunale aveva prorogato il termine finale delle concessioni e avendo l’ente nel frattempo dato corso alle gare”.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, “il secondo motivo d’appello Ăš, invece, fondato“. “Deve, infatti, dichiararsi la nullitĂ  della sentenza per la manifesta erroneitĂ  della declaratoria di inammissibilitĂ  del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado”.

“In primo luogo – si legge nella sentenza – la sentenza appellata ha omesso di considerare che la seconda censura formulata con il ricorso per aggiunzione si estendeva proprio alle comuni “modalitĂ  di svolgimento delle procedure selettive” che disattenderebbero i principi di trasparenza, imparzialitĂ  e non discriminazione, ostacolando l’effettivo confronto concorrenziale mediante condizioni asseritamente volte a favorire i concessionari uscenti, consistenti: nella configurazione di un modello procedimentale basato sull’invito del Comune agli attuali gestori, ai quali viene riconosciuto uno spatium temporis di sessanta giorni per presentare istanza, ben piĂč ampio del termine di trenta giorni assegnato agli aspiranti nuovi entranti; – nell’impiego di un meccanismo divulgativo non pienamente efficace in quanto limitato localmente; – nella definizione di criteri premiali volti a valorizzare sia l’esperienza tecnica e professionale giĂ  acquisita in relazione all’attivitĂ  oggetto del titolo, sia la precedente gestione di una concessione; – nell’aprioristica fissazione dell’indennizzo per i concessionari uscenti.

Il giudici del Consiglio di Stato hanno quindi deciso che “l’appello incidentale va respinto, mentre l’appello principale va accolto in parte, limitatamente al secondo motivo proposto, essendo ‘palesemente’ erronea per le ragioni sopra indicate la declaratoria di inammissibilitĂ  del ricorso per motivi aggiunti, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e la causa va rimessa al giudice di primo grado“.

Quindi la battaglia sulle concessioni demaniali per spiagge e dehors del Comune di Imperia tornerĂ  davanti al Tar della Liguria.