Fondo patrimoniale e trust

Elementi del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, che consiste in un vincolo posto nell’interesse della famiglia su di un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito), realizza la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione, con limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti (ciascuno o un ambedue i coniugi, un terzo, anche per testamento). Funzione del vincolo è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.

Tra gli effetti più interessanti del fondo, merita particolare attenzione il divieto di esecuzione sui beni ad esso destinati (e sui relativi frutti) “ … per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.): i beni del fondo ed i loro frutti rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia. La consapevolezza del creditore della estraneità del debito alle esigenze familiari deve sussistere al momento del perfezionamento della fonte dell’obbligazione e deve costituire oggetto di prova da parte di colui che si oppone all’espropriazione forzata. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, essendo sufficiente dimostrare che lo scopo dell’obbligazione appariva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale, dunque, appare una soluzione molto interessante per chi vuole sottrarre una parte del proprio patrimonio al rischio derivante dall’esercizio impresa,salva l’eventuale azione revocatoria.

Elementi del Trust

La parola Trust in lingua inglese significa “affidamento”.

Ed è proprio sulla fiducia che si basa questo innovativo strumento di pianificazione patrimoniale, conosciuto ed utilizzato in Italia solo da pochi anni, precisamente da quando il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell’Aja (art. 2 della L. 16.10.1989 n. 364, in vigore dal 1992).

E’ la Convenzione stessa che fornisce la definizione di Trust, stabilendo che con tale termine debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o “mortis causa”, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un “Trustee” nell’interesse di un “Beneficiario” o per un fine specifico.

In altri termini, il Trust realizza una netta ed assoluta separazione tra il patrimonio del Disponente (di colui, cioè, che dĂ  vita al Trust stesso) e quello dell’effettivo Beneficiario e del Trustee.

Quindi, alla costituzione ed alla gestione del Trust, generalmente, intervengono tre soggetti: il Disponente, cioè il proprietario dei beni; il Trustee, cioè il gestore fiduciario dei beni; il Beneficiario, cioè il soggetto nell’interesse del quale i beni clash royale hack vengono conferiti nel Trust e gestiti dal Trustee.

Lo schema contrattuale tipico del Trust è il seguente: il Disponente trasferisce i propri beni e istituisce il Trust attribuendo la proprietĂ  degli stessi al Trustee (gestore), che è la figura chiave di tutto lo strumento e che, oltre a divenire l’effettivo proprietario, assume funzioni di gestione; Il Trustee, a sua volta, dispone dei beni secondo l’atto di Trust, ma è comunque obbligato a gestirli nell’interesse dei Beneficiari od allo scopo determinato dal Disponente.

Il Disponente ed il Trustee possono anche coincidere nella stessa persona, se il Trust è istituto per il perseguimento di uno specifico scopo (Trust di scopo).

Il punto sostanziale che caratterizza un Trust è la piena separazione ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del Disponente, per passare in piena proprietà al Trustee, seppure a titolo fiduciario e nell’interesse del Beneficiario.

Riassumendo, le caratteristiche essenziali di un Trust sono le seguenti:

  1. i beni trasferiti dal Disponente costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio nè del Trustee, né tantomeno del Disponente medesimo, che li ha ceduti;
  2. i beni del Trust sono intestati a titolo fiduciario al Trustee;
  3. il Trustee è investito del potere e dell’onere di gestire, amministrare e disporre dei beni secondo i termini del Trust, deve agire nell’esclusivo interesse dei Beneficiari ed è sottoposto al potere di vigilanza e di cooperazione del Disponente;
  4. i beni che formano oggetto di Trust non sono in tal modo aggredibili dai creditori del Trustee e neppure da quelli del Disponente, in quanto costituiscono un patrimonio separato ovvero segregato.

Nel Trust possono essere conferiti tutti i beni mobili o immobili e tutti i diritti che appartengono Roblox Robux Generator Pro a persone fisiche e/o a societĂ  (es. titolo di credito, conti bancari, somme di denaro, azioni, quote di societĂ  immobiliari, preziosi, opere d’arte, quote di fondi comuni d’investimento, immobili, autoveicoli, imbarcazioni, mobili ed arredi).

Avv. Anna Russo e Massimo Dalla Libera