Entrano oggi in vigore le nuove norme del recente dpcm firmato il 3 ottobre dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.
Come ormai ben noto lâItalia Ăš stata divisa su base regionale in tre differenti colori: giallo, arancione e rosso.
La Liguria rientra nella fascia gialla, quella meno critica ma non per questo bisogna sottovalutare la pericolositĂ del virus e i rischi nel caso aumentassero in maniera incontrollata i casi sul territorio.
La fascia gialla comprende le misure meno restrittive. Di seguito un riassunto delle principali normative che da oggi dovranno essere rispettate.
COPRIFUOCO ALLE 22.00
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessitĂ ovvero per motivi di salute. Ă in ogni caso fortemente raccomandato, per tutto lâarco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessitĂ o per svolgere attivitĂ o usufruire di servizi non sospesi.
RISTORAZIONE
Le attivitĂ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo Ăš consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 Ăš vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lâattivitĂ di confezionamento che di trasporto, nonchĂ© fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
SCUOLA
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivitĂ didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attivitĂ sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata LâattivitĂ didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per lâinfanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di etĂ inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilitĂ incompatibili con l’uso della mascherina.
TRAPORTO PUBBLICO LOCALE
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato Ăš consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti
MOSTRE E MUSEI
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchĂ© gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
SALE GIOCHI
Sono sospese le attivitĂ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinĂČ, anche se svolte allâinterno di locali adibiti ad attivitĂ differente.
SPORT
Ă consentita solo lâattivitĂ motoria allâaperto. Rimangono chiuse palestre e piscine.
EVENTUALE LIMITAZIONI PRESE DAI SINDACI
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puĂČ essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.








