gaetano scullino

Nuova ordinanza di Scullino. A Ventimiglia da questa notte (concretamente da domani) sia i gestori sia i clienti dovranno indossare la mascherina.

“In questi giorni”, afferma il sindaco Scullino, “abbiamo iniziato a distribuire mascherine e continueremo a farlo. In settimana il presidente Toti ha preannunciato che offrirà mascherine gratuitamente ai cittadini e se riuscirà a farlo attraverso noi siam disponibili ad aiutarlo a raggiungere tutti i cittadini. In ogni caso, dichiara il sindaco Scullino, alla lettera f) della mia ordinanza n.61 del 06/04/2020, già pubblicato sull’albo pretorio, ho previsto che “qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale che ho voluto indicare nella stessa ordinanza”.

Continua Scullino: “Dobbiamo tutti prendere atto che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici. Le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio, proteggere almeno bocca e naso è importante.

ECCO LA PARTE DISPOSITIVA DELL’ORDINANZA

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale: dalle ore 00.00 di martedì 7 aprile 2020 e sino alle ore 24.00 di lunedì 13 aprile 2020:

– tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all’interno di tutte le attività economiche e di servizi tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati;

– l’accesso, da parte di chiunque, negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando guanti e mascherine in modo corretto;

– il medesimo obbligo è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso generalizzato nei locali di cui sopra comprese le fermate degli autobus;

INVITA tutti gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati a continuare la propria attività a fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani e INFORMA che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che, la stessa, sia integra e che aderisca bene al volto;
c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;
d) sostituirli quando diventa umida, con una nuova e non riutilizzarla se è una mascherina mono-uso;
e) per toglier la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

RICORDA CHE

– occorre restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;
– lavarsi spesso le mani;
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– evitare abbracci e strette di mano;
– mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
– garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
– coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
– non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
– usare la mascherina sempre se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

AVVERTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa che, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà la denuncia all’autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all’Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale”.