La battaglia fra l’AutoritĂ Antitrust e il Comune di Imperia per le gare relative alle concessioni demaniali di spiagge e dehors per attivitĂ turistiche non ancora finita. Il Consiglio di Stato ha infatti disposto il rinvio della pratica al Tar della Liguria. La camera di consiglio si Ăš tenuta a Roma il 14 aprile scorso, con lâintervento dei magistrati: Marco Lipari, presidente – Daniela Di Carlo, consigliere – Angela Rotondano, consigliere estensore – Pietro De Berardinis, consigliere – Laura Marzano, consigliere. La sentenza Ăš stata pubblicata ufficialmente soltanto oggi.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato era stato avanzato lo scorso anno dalla AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato, contro il Comune di Imperia e le societĂ coinvolte per contrastare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria del 2 settembre 2025, che aveva respinto l’istanza di annullamento delle delibere comunali relative alle proroghe delle concessioni e alle gare per le stesse.
Secondo l’Antitrust infatti il Comune di Imperia avrebbe violato “le norme e i principi concorrenziali” e “la normativa euro unitaria a tutela della libera concorrenza”. Precisamente, lâAutoritĂ ha sostenuto che “il Comune avrebbe dovuto disapplicare lâestensione legislativa automatica delle concessioni e bandire procedure di gara imparziali e trasparenti“.
Come ricordato nella sentenza del Consiglio di Stato, “in particolare, lâAutoritĂ ha dedotto lâesistenza di plurime criticitĂ concorrenziali nelle modalitĂ di svolgimento delle procedure selettive indette dal Comune, che disattenderebbero i principi di trasparenza, imparzialitĂ e non discriminazione, ostacolando lâeffettivo confronto concorrenziale mediante condizioni volte a favorire i concessionari uscenti“.
Il Comune di Imperia si Ăš costituito in giudizio ed ha spiegato una serie di eccezioni pregiudiziali. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del fatto che âgli atti originariamente gravati hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2024 e, nelle more del processo, il Comune di Imperia ha dato corso alle procedure comparative per lâassentimento delle concessioni demaniali marittimeâ. Quanto poi ai motivi aggiunti, il Tar ha ritenuto insussistenti i requisiti del ricorso cumulativo avverso le quattro delibere ed ha sancito lâinammissibilitĂ dellâatto giudiziale, richiamando il principio secondo cui il ricorso cumulativo avverso una pluralitĂ di provvedimenti âĂš ammissibile in via eccezionale esclusivamente quando tra gli stessi sia ravvisabile una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, tale da giustificare un unico processoâ.
Per il Consiglio di Stato, “contrariamente a quanto assume lâAutoritĂ appellante, il suo interesse ad agire – funzionale al conseguimento del bene della vita alla corretta applicazione del principio concorrenziale in questa materia – non Ăš piĂč in concreto neanche pregiudicato dai provvedimenti originariamente impugnati, essendo superata la previsione, lesiva di tale interesse, con cui lâamministrazione comunale aveva prorogato il termine finale delle concessioni e avendo lâente nel frattempo dato corso alle gare”.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, “il secondo motivo dâappello Ăš, invece, fondato“. “Deve, infatti, dichiararsi la nullitĂ della sentenza per la manifesta erroneitĂ della declaratoria di inammissibilitĂ del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado”.
“In primo luogo – si legge nella sentenza – la sentenza appellata ha omesso di considerare che la seconda censura formulata con il ricorso per aggiunzione si estendeva proprio alle comuni âmodalitĂ di svolgimento delle procedure selettiveâ che disattenderebbero i principi di trasparenza, imparzialitĂ e non discriminazione, ostacolando lâeffettivo confronto concorrenziale mediante condizioni asseritamente volte a favorire i concessionari uscenti, consistenti: nella configurazione di un modello procedimentale basato sullâinvito del Comune agli attuali gestori, ai quali viene riconosciuto uno spatium temporis di sessanta giorni per presentare istanza, ben piĂč ampio del termine di trenta giorni assegnato agli aspiranti nuovi entranti; – nellâimpiego di un meccanismo divulgativo non pienamente efficace in quanto limitato localmente; – nella definizione di criteri premiali volti a valorizzare sia lâesperienza tecnica e professionale giĂ acquisita in relazione allâattivitĂ oggetto del titolo, sia la precedente gestione di una concessione; – nellâaprioristica fissazione dellâindennizzo per i concessionari uscenti.
Il giudici del Consiglio di Stato hanno quindi deciso che “lâappello incidentale va respinto, mentre lâappello principale va accolto in parte, limitatamente al secondo motivo proposto, essendo âpalesementeâ erronea per le ragioni sopra indicate la declaratoria di inammissibilitĂ del ricorso per motivi aggiunti, e, per lâeffetto, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e la causa va rimessa al giudice di primo grado“.
Quindi la battaglia sulle concessioni demaniali per spiagge e dehors del Comune di Imperia tornerĂ davanti al Tar della Liguria.





