Riceviamo e pubblichiamo di seguito quanto ricevuto dalla Sanremese Calcio.
“Gentilissimo Direttore,
visto il contenuto degli articoli pubblicati il 19.01.2024 da Riviera Time ed il 23.01.2024 da Riviera24, poichĂ© si ritiene che non venga restituita ai lettori la veritĂ sull’iter amministrativo inerente il progetto âARENA SANREMOâ, troverĂ Â in allegato le dovute puntualizzazioni e contestazioni della SocietĂ Sanremese Calcio, con l’auspicio che vogliate ripubblicarle fedelmente.
In fede,
Alessandro Masu
Presidente Sanremese Calcio
Puntualizzazioni sullâiter amministrativo dellâarena-stadio.
La Sanremese SSD procedette alla presentazione, ai sensi del d. lgs. 38/2021, del Documento di FattibilitĂ delle Alternative Progettuali al Comune di Sanremo in data 31.10.2023.
La trasmissione veniva protocollata al num. 107215/2023 del Comune di Sanremo; il Comune anzidetto comunicava di aver dato avvio al procedimento amministrativo con la nota del 15.11.2023, ricevuta in pari data dal proponente.
Con detta nota, tuttavia, il Comune di Sanremo rappresentava come la documentazione trasmessa non sarebbe stata completa ed anzi carente dei seguenti documenti: âPEF analitico comprensivo non soltanto della dimensione economica ma altresĂŹ (e congiuntamente) dello sviluppo delle dinamiche finanziarie del progetto;
– Dettaglio in ordine alla bancabilitĂ dellâiniziativa, anche in funzione di eventuali accordi di finanziamento;
– CapacitĂ finanziaria del promotore, anche in funzione dellâequity ipotizzato;
– Nominativi di tutte le SocietĂ , oltre alla S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L., coinvolte nellâistanza con relative visure camerali.â
Per tale ragione, il Comune provvide a richiedere la trasmissione di detta documentazione e, contestualmente, ad âinterrompereâ i termini procedimentali nella attesa della documentazione.
Ritenendo che detta richiesta non fosse corrispondente al dettato normativo, il proponente avanzava istanza di autotutela in data 21.11.2023, chiedendo che il Comune si attivasse e procedesse alla convocazione della prevista conferenza di servizi preliminare, ai sensi dellâart. 4 del d. lgs. 38/2021.
Il Comune rispondeva con nota in data 30.11.2023, chiedendo un incontro informale con i proponenti per il successivo 1.12.2023.
I proponenti, facendo presente a mezzo pec inviata in data 30.11.2023 che lâincontro sarebbe stato puramente illustrativo, presenziavano a detto incontro che, tuttavia, non aveva altro significato che quello di illustrare al meglio il progetto giĂ presentato.
Essendo, allo stato, ampiamente ed inutilmente trascorsi i termini di cui allâart. 4, comma 4 d. lgs. 38/2021 (secondo cui ââŠIl sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dellâistanza corredata dal documento di fattibilitĂ . La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorniâŠâ), la Sanremese SSD ai sensi del predetto articolo di legge (secondo cui âQualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente puĂČ presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o allâassessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.â) fece istanza alla Regione affinchĂš provvedesse alla convocazione della conferenza dei servizi preliminare.
Detta istanza alla Regione venne depositata in data 5.12.23.
Soltanto a seguito dellâintervento della Regione in data 22.12.23 il sindaco convocava la conferenza di servizi consequenzialmente avendo il sindaco adempiuto alla convocazione seppure al di fuori delle tempistiche previste dalla normativa e su impulso dellâorgano regionale la Regione emetteva un provvedimento in data 29.12.23 di rigetto di commissariamento avendo medio termine il Comune provveduto.
Tuttavia la convocazione da parte del Comune appare non essere rispondente alla norma di legge anche perchĂ© non sembra essere stata convocata una conferenza di carattere preliminare, come richiesto dalla legge: secondo il d. lgs. 38/2021, infatti, Il Comune o lâente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dellâinteressato in ordine al documento di fattibilitĂ , ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilitĂ a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nellâallegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza.
Nel caso di specie, sono stati invitati alla conferenza di servizi, da tenersi in modalità asincrona, una molteplicità di soggetti pubblici che non appaiono essere, allo stato, titolati né interessati dal fine ultimo della conferenza preliminare, cioÚ la dichiarazione di pubblico interesse, quali, ad esempio, Italgas, ANAS, ENEL, ecc.
Lâallargamento ad una pletora di soggetti del tutto estranei alla finalitĂ ultima della conferenza di servizi preliminare, peraltro, non potrebbe fare altro che rallentare un procedimento che dovrebbe essere snello e il piĂč rapido possibile.
Inoltre, appare evidente che la conferenza dei servizi preliminare non debba essere svolta in modalitĂ asincrona: secondo il comma 8 dellâart. 4 del d. lgs. 38/2021, infatti, Ăš la conferenza decisoria che deve svolgersi in tale modalitĂ .
Al contrario, la norma non prevede tale modalitĂ per la conferenza di servizi preliminare.
CiĂČ, si ritiene, perchĂ© la conferenza dei servizi preliminare Ăš di per sĂ© rapida in quanto i soggetti partecipanti debbono essere pochissimi: di fatto, il Comune ed il Proponente, essendo convocata al solo fine di decidere sullâinteresse pubblico del progetto.
Da ultimo con nota 24.1.24 il sindaco richiedeva alla Sanremese SSD PEF analitico, dettagli in ordine alla bancabilitĂ della iniziativa, capacitĂ finanziaria del promotore, nominativi di tutte le societĂ coinvolte nella operazione. Anche il contenuto di questa ennesima richiesta non appare conforme ai dettami normativi e pertanto trattasi di pratica dilatoria.
Le richieste in esame infatti sono in palese violazione dell’art. 4, comma 4 d. lgs. 38/2021 e dell’art. 4, comma 5 stesso d. lgs. infatti il Comune non puĂČ chiedere in questa fase preliminare finalizzata alla sola decisione sullâinteresse pubblico o meno di realizzazione dellâopera. Il Comune puĂČ richiedere documentazione finanziaria e relativa alla bancabilitĂ nella fase preliminare soltanto con il progetto definitivo da esaminarsi alla conferenza dei servizi decisoria che da il vero “via” al progetto (e quindi non nella conferenza preliminare).
Risulterebbe pertanto inveritiera la circostanza che gli uffici preposti del Comune e il sindaco non abbiano commesso errori. Tutti gli errori procedurali e valutativi evidenziati hanno dilatato i tempi della valutazione preliminare dellâinteresse pubblico per non dire generato una seconda volta uno stallo del procedimento proprio a fronte di una richiesta di documentazione integrativa da parte del sindaco effettuata in violazione di legge e pertanto non soddisfacibile da parte della Sanremese SSD”.