Senza le licenze previste, in violazione delle normative vigenti in materia di gioco, non si possono gestire sale slot e altre attività in cui è prevista la vincita in denaro tramite apparecchi da intrattenimento. È quanto ha stabilito il Tar Liguria in una sentenza in cui respinge il ricorso del gestore di un esercizio commerciale di Ventimiglia contro un’ordinanza comunale che disponeva la cessazione immediata dell’attività e la rimozione di tutti gli apparecchi da intrattenimento. Il provvedimento, come riporta Agipronews, fa riferimento al Regolamento giochi leciti e sale da gioco approvato con deliberazione consiliare del 2014.
Il caso finito davanti al Tar segue un controllo effettuato dalla Polizia locale, attraverso il quale – ad agosto 2024 – erano stati trovati “sei apparecchi elettronici denominati AWP in funzione e con presenza di persona intenta ad effettuare la propria giocata” in un locale adibito principalmente alla vendita di prodotti alimentari e artigianali. Il Comune ha riscontrato che l’attività di intrattenimento fosse svolta senza la licenza richiesta dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e senza l’autorizzazione comunale per l’installazione di slot machine. Inoltre, l’esercizio si trovava a meno di 300 metri dalla caserma della Guardia di Finanza – considerata luogo sensibile – e quindi in violazione della norma comunale sul distanziometro.
Nonostante il gestore avesse dichiarato di essere subentrato all’attività attraverso un contratto di cessione di azienda e di aver “ereditato” le relative licenze, il Tribunale amministrativo, prosegue Agiprnews, ha accertato che queste ultime “con il contratto di cessione non venivano automaticamente trasferite. Era necessaria la voltura dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, procedimento che il gestore non ha provato di aver attivato”. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il subingresso nell’attività di ristorazione non si può ritenere sufficiente per l’attività di gioco. Pertanto, l’ordinanza comunale risulta legittima.
Ritenendo il ricorso infondato, il Tar Liguria conclude definendo l’ordinanza “un atto plurimotivato, per cui anche l’eventuale accoglimento dei motivi articolati – come la mancata definizione della caserma quale luogo sensibile – non comporterebbe l’annullamento dell’ordinanza, sorretta dalle altre ragioni giustificatrici, che hanno superato il vaglio di legittimità”.