Sentenza completamente ribaltata nella querelle giudiziaria avviata da FUBAR S.r.l. contro il Comune di Ospedaletti.
Il Consiglio di Stato risolve ogni dubbio, ponendo così fine a ogni sterile e inutile polemica, alimentata pretestuosamente anche da alcuni mezzi di informazione. Un motivo in più per ricordare che l’informazione, oltre a essere libera, deve attenersi al fondamentale principio di imparzialità . Un motivo in più per ribadire il corretto operato dell’amministrazione Cimiotti e dei funzionari del Comune.
Netta la vittoria del Comune contro la società , che nel ricorso avviato dinanzi al TAR Liguria dai promotori di “Ospedaletti Village” aveva visto soccombere in primo grado l’amministrazione comunale, con una sentenza apodittica che, tra le altre cose, aveva statuito:
- che il “mancato pagamento non possa impedire il rilascio di un titolo edilizio”, giustificando tale orientamento con l’indicazione della riscossione coattiva (per via giudiziale) quale metodo per ottenere il pagamento di quanto dovuto alle amministrazioni nell’ambito del rilascio di un titolo edilizio;
- l’erroneità nella valutazione degli oneri concessori stessi;
- un risarcimento a carico dell’amministrazione per il presunto danno che FUBAR S.r.l.s. ha lamentato nel procedimento promosso dinanzi al TAR Liguria.
Nella sentenza appena emessa, il Consiglio di Stato evidenzia anzitutto la corretta applicazione delle norme e delle procedure da parte dell’amministrazione comunale per il tramite dei suoi uffici, e in particolare precisa:
- In merito alla tesi secondo cui “il permesso di costruire non può essere subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del beneficiario del titolo edilizio”, il collegio giudicante non condivide tale interpretazione, chiarendo che “il pagamento degli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposto al momento del rilascio del permesso di costruire” e che “il privato che intende ottenere il permesso di costruire ha avanti a sé la scelta di corrispondere il contributo di costruzione o di rinunciare al rilascio del titolo”.
- Riguardo alla questione sollevata da FUBAR S.r.l.s., secondo cui “i provvedimenti di archiviazione sono qualificabili come dinieghi” e necessiterebbero dunque di “comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990”, il collegio giudicante ha riconosciuto la correttezza procedimentale del Comune, che aveva evidenziato che “trascorsi 60 giorni dal ricevimento della presente nota, in relazione alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, l’istanza sarà archiviata, fatta salva la possibilità per la società di riattivarla”.
- In merito alla presunta “errata inclusione delle sedi viarie operata dal Comune nel calcolo degli standard da monetizzare”, asserita dai promotori nel ricorso al TAR Liguria, il Consiglio di Stato riconosce la correttezza dell’operato dell’amministrazione, rilevando che “le strade inserite nel progetto sono private e interne al lotto, e non sono quindi destinate a soddisfare le esigenze collettive della circolazione stradale, e come tali il Comune non potrebbe sopportarne i relativi oneri”.
- Sulla questione dell’assoggettamento del parcheggio interrato del villaggio alla corresponsione degli oneri urbanizzativi, il collegio giudicante riconosce totalmente la corretta interpretazione della norma da parte dell’amministrazione comunale, ribaltando l’interpretazione contenuta nella sentenza appellata del TAR. Evidenzia infatti che la norma richiamata dai promotori “si riferisce agli edifici, che peraltro sono soggetti al versamento degli oneri urbanizzativi, e non alle piazzole di sosta”.
- Il Consiglio di Stato respinge infine la richiesta risarcitoria formulata da FUBAR S.r.l.s., “in considerazione dell’orientamento che riconosce il risarcimento del danno da ritardo solo in caso di provvedimento favorevole e non nel caso di danno da mero ritardo”, tenuto conto anche che “la parte appellata non ha fornito alcuna prova convincente della sussistenza del danno”.
Per tutti questi motivi, sommariamente esposti, il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Comune di Ospedaletti, riforma la sentenza di primo grado e respinge conseguentemente il ricorso promosso da FUBAR S.r.l.








