Sentenza completamente ribaltata nella querelle giudiziaria avviata da FUBAR S.r.l. contro il Comune di Ospedaletti.
Il Consiglio di Stato risolve ogni dubbio, ponendo cosĂŹ fine a ogni sterile e inutile polemica, alimentata pretestuosamente anche da alcuni mezzi di informazione. Un motivo in piĂč per ricordare che lâinformazione, oltre a essere libera, deve attenersi al fondamentale principio di imparzialitĂ . Un motivo in piĂč per ribadire il corretto operato dellâamministrazione Cimiotti e dei funzionari del Comune.
Netta la vittoria del Comune contro la societĂ , che nel ricorso avviato dinanzi al TAR Liguria dai promotori di âOspedaletti Villageâ aveva visto soccombere in primo grado lâamministrazione comunale, con una sentenza apodittica che, tra le altre cose, aveva statuito:
- che il âmancato pagamento non possa impedire il rilascio di un titolo edilizioâ, giustificando tale orientamento con lâindicazione della riscossione coattiva (per via giudiziale) quale metodo per ottenere il pagamento di quanto dovuto alle amministrazioni nellâambito del rilascio di un titolo edilizio;
- lâerroneitĂ nella valutazione degli oneri concessori stessi;
- un risarcimento a carico dellâamministrazione per il presunto danno che FUBAR S.r.l.s. ha lamentato nel procedimento promosso dinanzi al TAR Liguria.
Nella sentenza appena emessa, il Consiglio di Stato evidenzia anzitutto la corretta applicazione delle norme e delle procedure da parte dellâamministrazione comunale per il tramite dei suoi uffici, e in particolare precisa:
- In merito alla tesi secondo cui âil permesso di costruire non puĂČ essere subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del beneficiario del titolo edilizioâ, il collegio giudicante non condivide tale interpretazione, chiarendo che âil pagamento degli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposto al momento del rilascio del permesso di costruireâ e che âil privato che intende ottenere il permesso di costruire ha avanti a sĂ© la scelta di corrispondere il contributo di costruzione o di rinunciare al rilascio del titoloâ.
- Riguardo alla questione sollevata da FUBAR S.r.l.s., secondo cui âi provvedimenti di archiviazione sono qualificabili come dinieghiâ e necessiterebbero dunque di âcomunicazione dei motivi ostativi allâaccoglimento dellâistanza ai sensi dellâart. 10 bis della L. 241/1990â, il collegio giudicante ha riconosciuto la correttezza procedimentale del Comune, che aveva evidenziato che âtrascorsi 60 giorni dal ricevimento della presente nota, in relazione alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, lâistanza sarĂ archiviata, fatta salva la possibilitĂ per la societĂ di riattivarlaâ.
- In merito alla presunta âerrata inclusione delle sedi viarie operata dal Comune nel calcolo degli standard da monetizzareâ, asserita dai promotori nel ricorso al TAR Liguria, il Consiglio di Stato riconosce la correttezza dellâoperato dellâamministrazione, rilevando che âle strade inserite nel progetto sono private e interne al lotto, e non sono quindi destinate a soddisfare le esigenze collettive della circolazione stradale, e come tali il Comune non potrebbe sopportarne i relativi oneriâ.
- Sulla questione dellâassoggettamento del parcheggio interrato del villaggio alla corresponsione degli oneri urbanizzativi, il collegio giudicante riconosce totalmente la corretta interpretazione della norma da parte dellâamministrazione comunale, ribaltando lâinterpretazione contenuta nella sentenza appellata del TAR. Evidenzia infatti che la norma richiamata dai promotori âsi riferisce agli edifici, che peraltro sono soggetti al versamento degli oneri urbanizzativi, e non alle piazzole di sostaâ.
- Il Consiglio di Stato respinge infine la richiesta risarcitoria formulata da FUBAR S.r.l.s., âin considerazione dellâorientamento che riconosce il risarcimento del danno da ritardo solo in caso di provvedimento favorevole e non nel caso di danno da mero ritardoâ, tenuto conto anche che âla parte appellata non ha fornito alcuna prova convincente della sussistenza del dannoâ.
Per tutti questi motivi, sommariamente esposti, il Consiglio di Stato accoglie lâappello del Comune di Ospedaletti, riforma la sentenza di primo grado e respinge conseguentemente il ricorso promosso da FUBAR S.r.l.








