Nellâambito dellâattivitĂ della Polizia di Stato sul contrasto ai fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, il Questore di Imperia Andrea Lo Iacono ha emesso due provvedimenti di DASPO nei confronti di due tifosi responsabili di condotte improntate allâillegalitĂ commesse allo stadio comunale di Sanremo.
La prima risale a mercoledĂŹ 15 gennaio 2025, in occasione della terza giornata di ritorno del campionato di calcio di serie âDâ â girone âAâ che ha visto impegnate le compagini della âSanremese calcio e dellâImperia calcioâ. Durante lâincontro venivano esplosi alcuni petardi tali da provocare pericolo per lâincolumitĂ . Lâ attivitĂ info-investigativa condotta dalla DIGOS di Imperia attraverso la visione dei filmati prodotti dalla locale Polizia Scientifica di Sanremo e con lâausilio della Digos di Savona, permetteva di individuare il supporter autore dellâaccensione e del lancio del petardo allâinterno dellâanello inferiore del settore ospiti e alla sua compiuta identificazione in M.L, trentunenne residente nella provincia di Savona appartenente al tifo organizzato savonese. Per i fatti sopra descritti, al soggetto Ăš stato notificato l provvedimento amministrativo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di anni 2.
Analogo provvedimento, della durata di 1 anno, Ăš stato emesso nei confronti di un sostenitore della Sanremese poichĂ© in occasione del match disputatosi allo stadio Comunale di Sanremo il 9 febbraio con lâOltrepĂČ FBC, mentre i giocatori ospiti si accingevano a lasciare il rettangolo di gioco, veniva lanciata a loro indirizzo una bottiglietta di plastica mettendone a repentaglio lâincolumitĂ fisica. Da attivitĂ investigativa condotta dalla Digos veniva individuato e compiutamente identificato B.C trentanovenne tifoso sanremese.
La misura di prevenzione del DASPO, di cui alla legge 401/1989, vieta lâaccesso a tutti i luoghi ove si disputano le manifestazioni sportive di tipo calcistico di qualsiasi serie e categoria (F.I.G.C. – C.O.N.I.), nonchĂ© la partecipazione a partite amichevoli e di Coppe Nazionali ed Europee, a incontri di calcio della Nazionale Italiana e delle squadre di club italiane giocate allâestero, comprendendo in essi anche il divieto di frequentare le zone e le vie immediatamente adiacenti al solo stadio, da due ore prima e due ore dopo gli incontri di calcio ivi previsti.





